Art. 5. Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente. Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza. Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati gia' superati nell'Istituzione universitaria di origine.