(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Riconoscimento di certificati, 
                   di periodi di studio e di esami 
 
  Su richiesta degli studenti che intendono proseguire  il  corso  di
studi  avviato  in  un  Paese  presso  un'Istituzione   universitaria
dell'altro  Paese  possono  essere  riconosciuti   reciprocamente   i
certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi
di studio svolti con profitto e il superamento di  esami  relativi  a
insegnamenti di contenuto corrispondente. 
  Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo  riconoscimento,  le
Istituzioni   universitarie    rilasciano    idonea    ed    adeguata
certificazione.   La   competenza   ad    esprimere    un    giudizio
sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi  di  studio
svolti  con  profitto   spetta   all'Istituzione   universitaria   di
accoglienza. 
  Devono essere recuperati gli esami  obbligatori  negli  ordinamenti
didattici dell'Istituzione  universitaria  di  accoglienza,  ove  non
siano stati gia' superati nell'Istituzione universitaria di origine.