(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso  a  corsi  di
                         livello successivo 
 
  La valutazione della  corrispondenza  sostanziale,  in  termini  di
crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una  delle
due Parti ai titoli nazionali richiesti per  il  proseguimento  degli
studi  nelle  Istituzioni  dell'altro   Paese,   e'   di   competenza
dell'Istituzione universitaria di accoglienza,  che  puo'  richiedere
eventualmente un'integrazione  del  percorso  formativo  o  accordare
crediti  utili  ai  fini  dell'abbreviazione  del  corso   di   studi
prescelto.