(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                   Convenzioni interuniversitarie 
 
  Le Parti favoriscono, in armonia con la  rispettiva  normativa,  le
convenzioni   interuniversitarie   stipulate   tra   le   Istituzioni
universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con
il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validita' in  entrambi
i Paesi.