Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  si
applica ai fondi pensione  che  si  trovano  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) copertura diretta dei rischi biometrici; 
    b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o  di  un
determinato livello delle prestazioni; 
    c) erogazione diretta delle rendite. 
  2. Le fattispecie di cui al comma 1 non  trovano  applicazione  nel
caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari  gia'
sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies del citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche  complementari
          con  meno  di  cento  aderenti).  -  1.   La   COVIP   puo'
          individuare, con proprio regolamento, le  disposizioni  del
          presente decreto  e  della  normativa  secondaria  che  non
          trovano applicazione nei riguardi dei  fondi  pensione  con
          meno di cento aderenti. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   1,
          l'attivita' transfrontaliera  puo'  essere  esercitata  dai
          fondi pensione con meno di cento aderenti solo  se  trovano
          applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».