Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) copertura diretta dei rischi biometrici; b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni; c) erogazione diretta delle rendite. 2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: «Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti). - 1. La COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».