Art. 3 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi  interni  per
garantire la pertinenza, la completezza  e  l'accuratezza  dei  dati,
contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle  riserve
tecniche e delle attivita' supplementari, determinati secondo  quanto
previsto  dal  presente  regolamento,  adeguati  al  complesso  degli
impegni finanziari esistenti. 
  2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle  riserve
tecniche, i fondi pensione dispongono  o  si  avvalgono  di  risorse,
mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i  processi  di
calcolo e i relativi  controlli  siano  efficaci  ed  affidabili  nel
continuo. 
  3. Quando i fondi pensione affidano a terzi  lo  svolgimento  delle
attivita'  e  dei  processi  finalizzati  al  calcolo  delle  riserve
tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure
ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il  fondo
pensione  deve  essere  in  grado  di  controllare  e  monitorare  le
attivita'    esternalizzate    e    assicurarne    la    continuita'.
L'esternalizzazione dei servizi  non  puo'  ridurre  l'efficacia  dei
controlli ne' impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione
adempiano a tutti i loro obblighi. La  responsabilita'  finale  delle
attivita' esternalizzate rimane in capo al fondo pensione. 
  4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente  regolamento
trasmettono alla COVIP, con cadenza  almeno  triennale,  un  bilancio
tecnico  contenente  proiezioni  riferite   a   un   arco   temporale
individuato  tenendo   conto   delle   norme   statutarie   e   delle
caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.