Art. 3 Principi generali 1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attivita' supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti. 2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo. 3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle attivita' e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le attivita' esternalizzate e assicurarne la continuita'. L'esternalizzazione dei servizi non puo' ridurre l'efficacia dei controlli ne' impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilita' finale delle attivita' esternalizzate rimane in capo al fondo pensione. 4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.