Art. 5 Attivita' supplementari 1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali attivita' supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'articolo 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile. 2. L'importo delle attivita' di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione. 3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformita' con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, puo' determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa dal 4% e puo' definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attivita' supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attivita' del fondo pensione e delle previsioni statutarie. 4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l'ammontare delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, vedasi nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata direttiva 2003/41/CE: «Art. 17 (Fondi propri obbligatori). - 1. Lo Stato membro di origine provvede affinche' gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attivita' in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attivita' sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi. 2. Per calcolare l'importo minimo delle attivita' supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 della direttiva 2002/83/CE. 3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme piu' particolareggiate, purche' giustificate sotto il profilo prudenziale.