Art. 5 
 
 
                       Attivita' supplementari 
 
  1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente,  attivita'
supplementari rispetto alle riserve tecniche di  cui  all'articolo  4
del presente regolamento. Tali attivita' supplementari devono  essere
costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese
previste ed effettive nell'arco  temporale  di  cui  all'articolo  3,
comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile. 
  2. L'importo delle attivita' di cui al comma 1 deve essere pari  al
4% delle riserve tecniche dei fondi pensione. 
  3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c)
punto 3 che, all'entrata in vigore  del  presente  regolamento,  gia'
coprono  rischi  biometrici  o  garantiscono  un   rendimento   degli
investimenti o  un  determinato  livello  delle  prestazioni  o  gia'
provvedono direttamente all'erogazione delle rendite,  la  COVIP,  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252 ed in conformita' con l'articolo  17,  comma  2  della  Direttiva
2003/41/CE, puo' determinare, in relazione ai casi in  cui  il  fondo
pensione non assuma rischi di investimento, una  percentuale  diversa
dal 4% e puo' definire regole tecniche per la  determinazione  ed  il
calcolo delle attivita' supplementari, tenendo conto della  tipologia
dei rischi, delle attivita' del fondo  pensione  e  delle  previsioni
statutarie. 
  4.  I  fondi  pensione  comunicano  alla  COVIP  l'ammontare  delle
attivita' di cui al comma 1 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il riferimento all'art.  19  del  citato  decreto
          legislativo  n.  252  del  2005,  vedasi  nelle  Note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  citata
          direttiva 2003/41/CE: 
                «Art. 17 (Fondi propri obbligatori). -  1.  Lo  Stato
          membro di origine provvede affinche' gli enti pensionistici
          che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente  stesso,
          e non l'impresa promotrice, assume direttamente  l'onere  a
          copertura di rischi biometrici o  di  una  garanzia  di  un
          rendimento degli investimenti o di un  determinato  livello
          di prestazioni, detengano, su  base  permanente,  attivita'
          supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da
          margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia
          dei rischi e di attivita' in relazione al  complesso  degli
          schemi  che  gestiscono.  Tali  attivita'  sono  libere  da
          qualsiasi  impegno  prevedibile  e  fungono  da  fondo   di
          garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e
          ricavi previsti ed effettivi. 
              2.  Per  calcolare  l'importo  minimo  delle  attivita'
          supplementari si applicano le disposizioni  degli  articoli
          27 e 28 della direttiva 2002/83/CE. 
              3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia  a  che  gli  Stati
          membri chiedano agli enti aventi sede nel  loro  territorio
          di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme piu'
          particolareggiate, purche' giustificate  sotto  il  profilo
          prudenziale.