Art. 7 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c)
punto 3 che, all'entrata in vigore  del  presente  regolamento,  gia'
coprono  rischi  biometrici  o  garantiscono  un   rendimento   degli
investimenti o  un  determinato  livello  delle  prestazioni  o  gia'
provvedono   direttamente   all'erogazione    delle    rendite,    le
corrispondenti attivita' supplementari  di  cui  all'articolo  5  del
presente  regolamento  sono  costituite  entro  10  anni  a   partire
dall'entrata  in   vigore   del   presente   regolamento   attraverso
accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da  comunicare
alla COVIP entro il primo anno.