Art. 10 Monitoraggio e valutazione di sistema 1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. 2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. 3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.