Art. 10 
 
 
                Monitoraggio e valutazione di sistema 
 
  1. I percorsi di istruzione di cui  al  presente  regolamento  sono
oggetto   di   costante   monitoraggio   da   parte   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca
educativa. 
  2. I risultati di apprendimento dei percorsi  di  cui  al  presente
regolamento  sono  oggetto  di   valutazione   periodica   da   parte
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di
istruzione. 
  3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni,  un  apposito
rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di
cui al presente regolamento e  della  valutazione  dei  risultati  di
apprendimento.