Art. 11 
 
 
         Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali 
 
  1. L'attuazione del nuovo assetto  organizzativo  e  didattico  dei
Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013,  si  realizza  attraverso
progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a
carico della  finanza  pubblica.  Tutti  i  Centri  territoriali  per
l'educazione degli adulti di cui  all'ordinanza  del  Ministro  della
pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali  per  il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria  superiore  di  cui
all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 
  2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014,  le  disposizioni  del
presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e
quarte dei  corsi  serali  dell'istruzione  tecnica,  dell'istruzione
professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi  gli
ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi  diurni  in  vigore
per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014. 
  3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si
applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1°  settembre
2013. 
  4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1,
lettera d), e agli articoli 137 e  169  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297. E', altresi', abrogata ogni  altra  disposizione
non  legislativa  comunque  incompatibile  con  quelle  del  presente
regolamento. 
  5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  6. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Il riscontro di regolarita' amministrativa e  contabile  di  cui
all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico
in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun  centro.  A  tale  fine,
l'ufficio scolastico regionale territorialmente  competente  provvede
entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro  ad  assegnarlo
ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico. 
  8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai  corsi
serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1  si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9. 
  9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in  presenza  di
una  corrispondente  riduzione  di  ulteriori  autonomie  scolastiche
rispetto  all'obiettivo  complessivo  di  riduzione  delle  autonomie
previsto dal Piano programmatico predisposto ai  sensi  dell'articolo
64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a
quella determinatasi per effetto  delle  disposizioni  contenute  nel
comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di
cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica  20  marzo
2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico
2009/2010 ai sensi del citato decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1,
comma 632, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. 
  10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da  linee  guida,
approvate con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica  dei
Centri,  con  particolare  riferimento  all'applicazione  del   nuovo
assetto didattico  dei  percorsi  di  primo  e  secondo  livello  con
l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i
citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  numeri
87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita'  per  la  definizione  degli
strumenti di flessibilita' di cui all'articolo  4,  comma  9,  ed  e'
accompagnato da misure nazionali di sistema per  l'aggiornamento  dei
dirigenti, dei docenti e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  11. La regione autonoma Valle d'Aosta e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alla   finalita'   del   presente
regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti  ai  sensi
dello Statuto speciale e  delle  rispettive  norme  di  attuazione  e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
 
                                  Profumo, Ministro dell'istruzione, 
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Grilli, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164