Art. 11 Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali 1. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014. 3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013. 4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E', altresi', abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico. 8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9. 9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. 10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita' per la definizione degli strumenti di flessibilita' di cui all'articolo 4, comma 9, ed e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 11. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164