Art. 2 
 
 
                        Identita' dei Centri 
 
  1. I Centri costituiscono una tipologia di  istituzione  scolastica
autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di
cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio,
di norma su  base  provinciale,  nel  rispetto  della  programmazione
regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti  ai
sensi  della  normativa  vigente  e  con  l'osservanza  dei   vincoli
stabiliti per la finanza pubblica. 
  2.  I  Centri  realizzano  un'offerta  formativa   finalizzata   al
conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei  percorsi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c). 
  3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni
scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico;  hanno  i  medesimi
organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli  adattamenti
di cui all'articolo 7, comma 1, che  tiene  conto  della  particolare
natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto
raccordo con le  autonomie  locali,  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per  livelli
di apprendimento. 
  4.  I  punti  di  erogazione  del  servizio  relativi   alle   reti
territoriali di cui al  comma  1  sono  determinati  sulla  base  dei
criteri ivi definiti. 
  5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della
loro autonomia e nei limiti delle risorse allo  scopo  disponibili  e
delle dotazioni organiche assegnate ai  sensi  dell'articolo  64  del
decreto-legge n. 112 del  2008  e  dell'articolo  19,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto
delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia  e  nel
quadro di accordi con gli enti locali ed altri  soggetti  pubblici  e
privati,  con  particolare  riferimento  alle   strutture   formative
accreditate dalle regioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 275 del 1999, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
          112 del 2008, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  7,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per
          la   stabilizzazione    finanziaria),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art.  19  (Razionalizzazione  della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
          della scuola  non  devono  superare  la  consistenza  delle
          relative  dotazioni  organiche   dello   stesso   personale
          determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
          dell'art. 64 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'art. 64 citato. 
              (Omissis).».