Art. 2 Identita' dei Centri 1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c). 3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti. 5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato. (Omissis).».