Art. 3 Utenza 1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilita', a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'. 3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi', a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete.
Note all'art. 3: - Per il dell'art. 9, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle premesse.