Art. 3 
 
 
                               Utenza 
 
  1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che  non
hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso  del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera  i),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per
gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di  titoli
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai  percorsi
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c). 
  2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto  il
sedicesimo anno di eta' e che non sono  in  possesso  del  titolo  di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,  ferma  restando  la
possibilita', a seguito di accordi specifici  tra  regioni  e  uffici
scolastici  regionali,  di  iscrivere,   nei   limiti   dell'organico
assegnato e in presenza di particolari e  motivate  esigenze,  coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'. 
  3. Alle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6,
possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo  ciclo
di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il  sedicesimo  anno
di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio  conclusivo  del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di  non  poter  frequentare  il
corso diurno. 
  4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1,  2  e  3,
organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni  di
cui all'articolo 5, commi  2  e  3,  predispongono,  nell'ambito  dei
compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete  tra
i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 4, comma 6, misure di  sistema  destinate,  altresi',  a
favorire  gli  opportuni  raccordi  tra  i  percorsi  di   istruzione
realizzati  dai  Centri  e  quelli   realizzati   dalle   istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di
iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al  comma
3 anche ai Centri con i quali i  predetti  istituti  hanno  stipulato
accordi di rete. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il dell'art. 9, comma 2-bis, del  citato  decreto
          legislativo n. 286  del  1998,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.