Art. 4 
 
 
                          Assetto didattico 
 
  1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: 
    a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione  di  primo
livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati
al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo  ciclo  di
istruzione e della  certificazione  attestante  l'acquisizione  delle
competenze di base connesse  all'obbligo  di  istruzione  di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto  2007,  n.
139, relative alle attivita' e agli insegnamenti di cui al  comma  2,
lettera b); 
    b) percorsi di secondo  livello:  i  percorsi  di  istruzione  di
secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di  cui  al
comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di  istruzione
tecnica, professionale e artistica; 
    c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento  della  lingua
italiana: i percorsi di alfabetizzazione  e  di  apprendimento  della
lingua italiana, realizzati  dai  Centri  di  cui  all'articolo  2  e
destinati agli adulti stranieri di cui  all'articolo  3,  nei  limiti
dell'organico assegnato, sono  finalizzati  al  conseguimento  di  un
titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 
  2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a),  sono
articolati in due periodi didattici cosi' strutturati: 
    a) il primo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 
    b) il secondo periodo didattico e' finalizzato  al  conseguimento
della certificazione attestante l'acquisizione  delle  competenze  di
base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.  139,  relative
alle attivita' e insegnamenti generali comuni a tutti  gli  indirizzi
degli istituti  professionali  e  degli  istituti  tecnici,  di  cui,
rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 87, e al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 88. 
  3.  I  percorsi  di  secondo  livello  di  istruzione   tecnica   e
professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati  in  tre
periodi didattici, cosi' strutturati: 
    a) il primo periodo  didattico  e'  finalizzato  all'acquisizione
della certificazione necessaria per l'ammissione al  secondo  biennio
dei percorsi degli istituti tecnici  o  professionali,  in  relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si  riferisce  alle
conoscenze, abilita' e competenze previste per il primo  biennio  dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo; 
    b) il secondo periodo didattico e'  finalizzato  all'acquisizione
della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno  dei
percorsi  degli  istituti  tecnici  o  professionali,  in   relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si  riferisce  alle
conoscenze, abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo; 
    c) il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del
diploma  di  istruzione  tecnica  o   professionale,   in   relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si  riferisce  alle
conoscenze, abilita' e competenze  previste  per  l'ultimo  anno  dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo. 
  4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo  didattico
di cui al comma 2, lettera a), hanno un  orario  complessivo  di  400
ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di
cui  all'articolo  11,  comma  10,  destinato  allo  svolgimento   di
attivita' e  insegnamenti  obbligatori  relativi  ai  saperi  e  alle
competenze attesi in esito ai percorsi  della  scuola  secondaria  di
primo grado. I percorsi sono organizzati anche con  riferimento  alle
competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al  termine
dell'istruzione obbligatoria  di  cui  all'allegato  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza
della  certificazione  conclusiva  della  scuola  primaria,  l'orario
complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di  ulteriori
200 ore, in relazione ai saperi e  alle  competenze  possedute  dallo
studente. Tale quota, articolata  secondo  le  indicazioni  contenute
nelle linee guida di cui  all'articolo  11,  comma  10,  puo'  essere
utilizzata anche ai fini  dell'alfabetizzazione  in  lingua  italiana
degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c). 
  5.  L'orario  complessivo  obbligatorio  dei  percorsi  di  cui  al
presente articolo e' cosi' determinato: 
    a) i percorsi di  primo  livello,  relativi  al  secondo  periodo
didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario  complessivo
pari  al  70  per  cento  di  quello  previsto   dai   corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici  o  professionali  per  l'area  di
istruzione generale,  articolato  secondo  le  indicazioni  contenute
nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 
    b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,  lettere  a),
b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per
cento  di  quello  previsto  dai  corrispondenti  ordinamenti   degli
istituti  tecnici  o  professionali  con  riferimento   all'area   di
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 
  6. I percorsi di secondo livello di cui al  comma  1,  lettera  b),
relativi agli istituti tecnici,  agli  istituti  professionali  e  ai
licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma
3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche
presso  le  quali  funzionano  i  percorsi  di  istruzione   tecnica,
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine
individuate nell'ambito della competenza esclusiva  delle  regioni  e
delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di
programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei
parametri  definiti  ai  sensi  della   normativa   vigente   e   con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito   dell'ampliamento   dell'offerta   formativa,   le
istituzioni scolastiche presso le  quali  funzionano  i  percorsi  di
istruzione liceale possono prevedere, altresi', la  realizzazione  di
percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di  istruzione
liceale oltre a quello di liceo artistico nei  limiti  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  e  delle  dotazioni  organiche
definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del  2008
e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  8. I percorsi di istruzione artistica di cui al  comma  1,  lettera
b), sono realizzati  con  riferimento  alle  conoscenze,  abilita'  e
competenze  previste  dai  corrispondenti   ordinamenti   del   liceo
artistico secondo i periodi didattici di cui  al  comma  3,  l'orario
complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee  guida  di  cui
all'articolo 11, comma 10. 
  9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida  di  cui
all'articolo  11,  comma  10,  approvate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   avente   natura   non
regolamentare sono definiti i criteri generali  e  le  modalita'  per
rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi
4 e 5, attraverso: 
    a)  il  riconoscimento  dei  crediti  comunque  acquisiti   dallo
studente  per  l'ammissione  ai  percorsi  del  tipo  e  del  livello
richiesto; 
    b) la  personalizzazione  del  percorso  di  studio  relativo  al
livello richiesto, che lo studente puo'  completare  anche  nell'anno
scolastico successivo, secondo quanto previsto  dal  patto  formativo
individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); 
    c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di
regola, per non piu' del 20 per cento del  corrispondente  monte  ore
complessivo; 
    d)  la  realizzazione  di   attivita'   di   accoglienza   e   di
orientamento,  finalizzate  alla  definizione  del  Patto   formativo
individuale, per non piu' del 10 per cento del  corrispondente  monte
ore complessivo del percorso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo del citato decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione n. 139 del 2007,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  87  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  88  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
          112 del 2008, si veda nella nota al titolo. 
              - Per il  testo  dell'art.  19,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle  note  all'art.
          2.