Art. 5 Assetto organizzativo 1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono cosi' organizzati: a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilita' e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; c) sono progettati per unita' di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilita' e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unita' di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti; d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. 2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. L'ammissione al livello successivo e' subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.
Note all'art. 5: - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si veda nelle note alle premesse.