Art. 5 
 
 
                        Assetto organizzativo 
 
  1. I percorsi di istruzione,  di  cui  all'articolo  4  sono  cosi'
organizzati: 
    a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo  del
sistema educativo di istruzione per gli istituti  professionali,  per
gli istituti tecnici e per  i  licei  artistici,  come  definiti  dai
regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della
Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,  e  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; 
    b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e  ai  risultati  di
apprendimento,  declinati  in  termini  di  conoscenze,  abilita'   e
competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita'
previste dai regolamenti di cui alla lettera a),  secondo  i  criteri
contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 
    c) sono progettati  per  unita'  di  apprendimento,  intese  come
insieme  autonomamente  significativo  di  conoscenze,   abilita'   e
competenze, correlate ai  livelli  e  ai  periodi  didattici  di  cui
all'articolo 4, da erogare anche a  distanza,  secondo  le  modalita'
stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11,  comma  10.  Tali
unita' di apprendimento rappresentano il necessario  riferimento  per
il riconoscimento dei crediti; 
    d) sono realizzati per gruppi  di  livello  relativi  ai  periodi
didattici di cui all'articolo 4,  che  costituiscono  il  riferimento
organizzativo per la  costituzione  delle  classi  e  possono  essere
fruiti per  ciascun  livello  anche  in  due  anni  scolastici,  come
previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 
    e) sono organizzati in modo da  consentire  la  personalizzazione
del percorso, sulla base di un Patto formativo  individuale  definito
previo  riconoscimento  dei  saperi  e  delle   competenze   formali,
informali e non  formali  posseduti  dall'adulto  secondo  i  criteri
generali  e  le  modalita'  stabilite  nelle  linee  guida   di   cui
all'articolo 11, comma 10. 
  2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede
di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono,  nel  quadro  di
specifici accordi di rete  con  le  istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 4, comma 6, commissioni per  la  definizione  del  Patto
formativo individuale di cui al comma 1,  lettera  e),  composte  dai
docenti dei periodi didattici di cui  alla  lettera  d)  e,  per  gli
adulti stranieri, eventualmente integrate da  esperti  e/o  mediatori
linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di  percorsi.  La
partecipazione  alle  suddette  commissioni  costituisce  obbligo  di
servizio per  il  personale  docente;  per  gli  esperti  esterni  la
partecipazione non deve comportare  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. L'ammissione al livello successivo e'  subordinata  al  possesso
della certificazione relativa al livello precedente.  Le  commissioni
di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base
dei titoli e delle certificazioni prodotte,  a  eventuali  prove  per
accertare  il  livello  delle  conoscenze,  abilita'   e   competenze
possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il  patrimonio
culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione
della sua storia individuale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  89  del  2009,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  87  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  88  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  89  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.