Art. 6 
 
 
                    Valutazione e certificazione 
 
  1. La valutazione  e'  definita  sulla  base  del  Patto  formativo
individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),  in  modo  da
accertare le competenze degli adulti in  relazione  ai  risultati  di
apprendimento attesi  in  esito  a  ciascun  periodo  didattico,  con
l'obiettivo di valorizzare le  competenze  comunque  acquisite  dalla
persona in contesti formali, non formali e informali. 
  2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo  livello  e  il
terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono
entrambi con un esame di Stato, per il rilascio  rispettivamente  del
titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di  primo  grado,
previo superamento delle prove di cui al comma 3,  e  del  titolo  di
studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e
artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione  dei
percorsi del corrispondente ordine, tipo e  indirizzo.  I  titoli  di
studio sono validi per il proseguimento degli studi  e  a  tutti  gli
altri effetti. 
  3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo  4,
comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove  deliberate  dalle
commissioni d'esame, la cui  partecipazione  costituisce  obbligo  di
servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti
con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze: 
    a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano  riguardante  i
risultati di apprendimento relativi  all'asse  dei  linguaggi  ovvero
all'asse storico-sociale; la seconda in una  delle  lingue  straniere
indicate nel Patto formativo  individuale;  la  terza  riguardante  i
risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; 
    b) la specifica prova  scritta  a  carattere  nazionale,  di  cui
all'articolo 11, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  19  febbraio
2004, n. 59, cosi' come modificato  dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
    c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze
relative ai risultati di apprendimento attesi in esito  al  percorso,
tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da  valorizzare
le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed
informali. 
  4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma  3  e'  disposta
dai docenti del gruppo di livello di cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento  da  parte
dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto
formativo individuale di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),
fermo restando che non possono essere ammessi agli esami  gli  adulti
che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il  70  per
cento del percorso ivi previsto. 
  5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con  un  motivato
giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi  previste
secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7. 
  6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il  rilascio
di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,  redatta  secondo
le linee guida di cui al  comma  7,  che  costituisce  condizione  di
accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei  percorsi  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  e'  altresi'  previsto  il
rilascio di apposita certificazione. 
  7.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente  natura  non  regolamentare,
sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida
per la valutazione e  la  certificazione,  ivi  compresi  i  relativi
modelli. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  4-ter,  del
          citato decreto legislativo n. 59 del 2004: 
              «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - (Omissis). 
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli generali e specifici  di  apprendimento  conseguiti
          dagli studenti. I testi relativi alla suddetta  prova  sono
          scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  tra  quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva
          periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati  alle
          istituzioni scolastiche competenti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009: 
              «Art. 8 (Certificazione delle  competenze).  -  1.  Nel
          primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite  dagli
          alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
          primaria  e,  relativamente   al   termine   della   scuola
          secondaria  di   primo   grado,   accompagnate   anche   da
          valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,
          del decreto-legge. 
              2. Per quanto riguarda il secondo ciclo  di  istruzione
          vengono utilizzate come parametro di riferimento,  ai  fini
          del rilascio della certificazione di  cui  all'art.  4  del
          decreto del Ministro della pubblica  istruzione  22  agosto
          2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di
          cui all'allegato del medesimo decreto. 
              3.  La  certificazione  finale  ed   intermedia,   gia'
          individuata dall'accordo del 28  ottobre  2004  sancito  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  il  riconoscimento
          dei crediti  formativi  e  delle  competenze  in  esito  ai
          percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale,  e'
          definita dall'art. 20 del decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226. 
              4. La  certificazione  relativa  agli  esami  di  Stato
          conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  di
          secondo grado e' disciplinata dall'art. 6  della  legge  10
          dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 
              5. Le certificazioni  delle  competenze  concernenti  i
          diversi gradi e  ordini  dell'istruzione  sono  determinate
          anche sulla base delle indicazioni  espresse  dall'Istituto
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  di  istruzione
          (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 
              6.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,
          n. 275, sono  adottati  i  modelli  per  le  certificazioni
          relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi
          gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare
          i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e
          3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».