Art. 7 
 
 
                    Organi collegiali dei Centri 
 
  1.  I  Centri  costituiscono  i  loro  organi  di  governo   e   ne
disciplinano il funzionamento  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati: 
    a) il consiglio di classe e' composto dai docenti del  gruppo  di
livello di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  e  da  tre
studenti, eletti dal relativo gruppo; 
    b) il collegio dei docenti  puo'  essere  articolato  in  sezioni
funzionali alla specificita' dell'assetto organizzativo  e  didattico
dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    c) la rappresentanza dei genitori nel  consiglio  di  istituto  e
nella giunta esecutiva e'  sostituita  con  la  rappresentanza  degli
studenti; 
    d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il  comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui  all'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 297  del  1994,  assicurando  la
rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio
nei Centri. 
  2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della  giunta
esecutiva  le  relative  funzioni   sono   svolte   dal   commissario
straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al «Testo unico delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297»,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994: 
              «Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio  dei
          docenti). - 1. Presso ogni  circolo  didattico  o  istituto
          scolastico e' istituito il comitato per la valutazione  del
          servizio dei docenti. 
              2. Il comitato e'  formato,  oltre  che  dal  direttore
          didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o  4
          docenti quali membri effettivi e da 1  o  2  docenti  quali
          membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto  abbia
          sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. 
              3. I membri del comitato sono eletti dal  collegio  dei
          docenti nel suo seno. 
              4. La valutazione del servizio di cui all'art.  448  ha
          luogo su richiesta dell'interessato  previa  relazione  del
          direttore didattico o del preside. 
              5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro
          del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in
          tal caso, non partecipa l'interessato. 
              6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 
              7.  Le  funzioni  di  segretario  del   comitato   sono
          attribuite dal presidente ad uno  dei  docenti  membro  del
          comitato stesso. 
              8. Il comitato di  valutazione  del  servizio  esercita
          altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in
          materia di anno di formazione  del  personale  docente  del
          circolo  o  istituto  e  di  riabilitazione  del  personale
          docente.».