Art. 8 
 
 
                  Gestione amministrativo-contabile 
 
  1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano
le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione
1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni. 
  2. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso  i
Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi  del
regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1,  comma
616, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  fermo  restando  che  i
Centri devono  essere  inseriti  in  ambiti  territoriali  scolastici
esistenti. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente
          le      Istruzioni      generali       sulla       gestione
          amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001,  n.
          57, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  616,  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              616.  Il  riscontro  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  e'
          effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
          istruzione,  con  riferimento  agli   ambiti   territoriali
          scolastici. A decorrere dal 2013  gli  ambiti  territoriali
          scolastici sono limitati nel numero a non piu' di  2.000  e
          comunque composti da almeno quattro istituzioni.».