Art. 8 Gestione amministrativo-contabile 1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni. 2. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso i Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.
Note all'art. 8: - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della citata legge n. 296 del 2006: «Art. 1. - (Omissis). 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.».