Art. 9 Dotazioni organiche 1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed e' definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c). 2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico gia' previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime. 6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Istituzione dei centri territoriali permanenti): «Art. 4 (Organico funzionale e integrato). - 1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei Centri. 2. L'organico di base previsto per ogni Centro e' costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare. 3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di base e' indicativamente la seguente: tre docenti di scuola elementare; due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia); un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali); un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera); un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica); preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico. 4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base. 5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potra' assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificita' lavorative, della dislocazione sul territorio delle attivita' e delle fasce orarie di erogazione del servizio. 6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo. 7. Ferma restando la titolarita' distrettuale, il personale ATA sara' assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici. 8. L'organico cosi' assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonche' del personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro. 9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realta' dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio. 10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attivita' determinati dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sara' utilizzato secondo le modalita' indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attivita' rivolte agli adulti. 11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attivita', le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.». - Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Per il testo del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse.