Art. 9 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione  organica
dei Centri ha carattere  funzionale  ed  e'  definita,  in  relazione
all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli  4  e  5,
sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al
competente ufficio scolastico regionale con  riferimento  alla  serie
storica degli alunni scrutinati, in  relazione  ai  percorsi  di  cui
all'articolo 4, lettere a) e c). 
  2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito  e  nei
limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con  l'annuale
decreto  interministeriale  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  riferimento  al  rapporto  non
superiore a 10 docenti ogni  160  studenti,  individuato  sulla  base
dell'organico  gia'  previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza   del
Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  in  data  25  ottobre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  3  del  4  gennaio  2008,  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a  quanto  disposto
dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la  dotazione  organica
delle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6,  e'
definita per i percorsi di secondo livello, di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  b),  in  relazione   all'assetto   didattico   ed
organizzativo di cui  agli  articoli  4  e  5,  tenuto  conto  che  i
rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli  previsti
dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei  dati  comunicati  dal
dirigente  scolastico  dell'istituzione  scolastica   al   competente
ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli
alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami  finali,  nonche'  di
quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai  saperi  e
alle  competenze  previsti   per   l'assolvimento   dell'obbligo   di
istruzione, di cui al regolamento emanato con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 
  4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito  e  nei
limiti degli  organici  definiti  a  legislazione  vigente,  mediante
l'annuale   decreto   interministeriale   adottato    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a  quanto  disposto
dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione  organica
del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti  di
organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione
agli indici previsti dal regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo
64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n.  112  del  2008;  ferma
restando la dotazione organica del personale ATA a livello  regionale
definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del
profilo di assistente tecnico ovvero, in  alternativa,  prevedere  la
stipula di accordi tra le  istituzioni  scolastiche  interessate  per
collaborazioni plurime. 
  6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche  i  criteri  per  la
determinazione degli  organici  nella  fase  di  passaggio  al  nuovo
ordinamento di cui al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art.  4  dell'ordinanza  del
          Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997,  n.  455
          (Istituzione dei centri territoriali permanenti): 
              «Art. 4 (Organico funzionale  e  integrato).  -  1.  Il
          Provveditore agli Studi, nella fase di  costituzione  degli
          organici,   assegna   l'organico   funzionale   ai   Centri
          territoriali,  su   proposta   del   Comitato   Provinciale
          formulata  a  seguito  della  presentazione  del  piano  di
          previsione da parte dei coordinatori dei Centri. 
              2. L'organico di  base  previsto  per  ogni  Centro  e'
          costituito  da  cinque  docenti  provenienti  dalla  scuola
          secondaria di I° grado e da tre docenti  provenienti  dalla
          scuola elementare. 
              3.  Coerentemente  con  gli  obiettivi  formativi,   la
          tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di
          base e' indicativamente la seguente: 
                tre docenti di scuola elementare; 
                due docenti di scuola media  classe  43/A  (Italiano,
          storia ed educazione civica, geografia); 
                un docente  di  scuola  media  classe  59/A  (Scienze
          matematiche, chimiche, fisiche e naturali); 
                un  docente  di  scuola  media  classe  45/A  (Lingua
          straniera); 
                un docente di scuola media  classe  33/A  (Educazione
          tecnica); 
                preferibilmente in possesso dei  requisiti  richiesti
          all'operatore tecnologico. 
              4. In presenza di flussi di utenza superiori  a  quelli
          indicati all'art.  1,  il  Provveditore  assegna  quote  di
          ulteriore organico di base. 
              5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse
          disponibili, potra' assegnare altri  docenti  -  anche  per
          frazioni dell'orario di cattedra - sulla base  di  progetti
          presentati dai Centri,  tenuto  conto  delle  tipologie  di
          utenza, dei flussi migratori, dei flussi  del  mercato  del
          lavoro, delle specificita' lavorative,  della  dislocazione
          sul territorio delle attivita'  e  delle  fasce  orarie  di
          erogazione del servizio. 
              6. La piena integrazione delle persone in situazione di
          handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale  quadro
          normativo. 
              7.  Ferma  restando  la  titolarita'  distrettuale,  il
          personale ATA sara' assegnato dal coordinatore  del  Centro
          alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i  principi
          stabiliti in sede di contrattazione decentrata  provinciale
          e  nei  limiti  delle  dotazioni  determinate  dall'annuale
          ordinanza sugli organici. 
              8.  L'organico  cosi'  assegnato  viene  integrato  dal
          personale che opera presso  il  distretto  scolastico  (nel
          caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede
          del distretto scolastico) nonche'  del  personale  messo  a
          disposizione  del  Centro  in  base   alle   intese,   alle
          convenzioni  e  agli  accordi  stipulati  con  i   soggetti
          pubblici e privati che cooperano per la  realizzazione  del
          piano del Centro. 
              9. La  verifica  dell'adeguamento  alla  situazione  di
          fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30
          settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che
          evidenzia  la  consistenza  delle  richieste   di   accesso
          presenti a quella data  e  dei  flussi  previsti  in  corso
          d'anno, in relazione alla realta' dell'utenza e ai  bisogni
          specifici del territorio. 
              10. Nel caso in cui i flussi previsti  siano  inferiori
          ai parametri minimi per il  funzionamento  delle  attivita'
          determinati dal Comitato provinciale di cui  al  successivo
          art. 10, il personale sara' utilizzato secondo le modalita'
          indicate in sede di contrattazione provinciale  decentrata,
          prioritariamente su attivita' rivolte agli adulti. 
              11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione
          delle effettive esigenze e per l'avvio delle attivita',  le
          operazioni di utilizzazione del personale docente e  A.T.A.
          assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte
          successivamente a quelle del restante personale.». 
              - Per il testo dell'art. 64 del  decreto-legge  n.  112
          del 2008, si veda nella nota al titolo. 
              - Per il testo del citato decreto-legge n. 98 del 2011,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo del citato decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione n. 139 del 2007,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.