Art. 10 
 
               Principi generali per le autorizzazioni 
                  ai trasferimenti intracomunitari 
 
  1. Per la successiva  esportazione  verso  destinatari  situati  in
Stati terzi di materiali  trasferiti  dal  territorio  nazionale  con
autorizzazioni di  trasferimento  intracomunitario  e'  richiesto  il
consenso dell'Autorita' nazionale - UAMA. 
  2. Sono fatte salve le condizioni o  limitazioni  disposte  per  il
rilascio di singole autorizzazioni.