Art. 22 
 
                         Lista dei materiali 
 
  1. Le imprese iscritte  al  registro  trasmettono  al  Segretariato
generale  della  difesa  -  Servizio  del  registro  nazionale  delle
imprese, per il tramite dell'Autorita' nazionale  -  UAMA,  la  lista
delle categorie dei materiali d'armamento  oggetto  di  esportazione,
trasferimento   intracomunitario,   trasferimento    intangibile    e
delocalizzazione   produttiva   con   l'indicazione    dell'eventuale
classifica di segretezza. 
  2. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua una  verifica  preliminare
sulla lista di cui al comma  1,  tenendo  informato  il  Segretariato
generale della difesa.