Art. 24 
 
                  Comunicazioni tra amministrazioni 
 
  1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e  domande  ricevute  in
procedimenti relativi  ad  autorizzazioni  e  nulla-osta  a  iniziare
trattative contrattuali, e'  immediatamente  comunicata,  secondo  le
rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero
della difesa e viceversa. 
  2. Il Ministero degli  affari  esteri  da'  tempestiva  notizia  ai
Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi
dell'articolo 8,  informando  altresi'  i  predetti  Ministeri  delle
conseguenti determinazioni nonche' della conclusione  anche  parziale
delle operazioni autorizzate,  delle  proroghe  di  termini  e  delle
sospensioni  o  revoche.  Copia  delle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e  delle
relative  proroghe  e'  inviata  immediatamente,   oltre   che   alle
amministrazioni di cui all'articolo 14,  comma  2,  della  legge,  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa  immediatamente  i
Ministeri degli  affari  esteri,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'interno  della  conclusione  o  parziale   effettuazione   delle
operazioni di importazione. 
  4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo  1,  comma
8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane
e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa,  quando  non
sono effettuate per loro conto,  nonche'  dello  sviluppo  economico,
periodicamente ovvero su loro richiesta. 
  5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi  2
e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni  inerenti
al diniego ovvero a condizioni  o  limitazioni,  sono  immediatamente
comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli. Il Ministero dell'interno  periodicamente  da'  notizia  al
Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate. 
  6. Le informazioni e documentazioni di  cui  al  presente  articolo
sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche  telematici,  secondo  le
intese tra le amministrazioni interessate. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio
          1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. 
              - Per il testo dell'art.  10-quinquies  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. 
              - Per il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 19. 
              - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 9  luglio
          1990, n. 185, e' il seguente: 
              «2.  Copia  delle  autorizzazioni  e   delle   proroghe
          immediatamente inviata alle  Amministrazioni  rappresentate
          nel Comitato di cui all'art. 7.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a),  della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.