Art. 27 Disposizioni sulla posizione di comando del personale 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri. 2. La posizione di comando presso l'Autorita' nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello e' considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Il testo dell'art. 1123, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «d) tenente colonnello: tre anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.».