Art. 8 
 
                      Domande di autorizzazione 
 
  1. La domanda per l'autorizzazione di  cui  all'articolo  11  della
legge e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri -
UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni  a  rilasciare
l'autorizzazione richiesta ovvero a  comunicarne,  con  provvedimento
motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di
richiesta  di  documentazione  o   notizie   integrative   da   parte
dell'amministrazione ricevente sino  all'acquisizione  della  stessa.
Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a  quelli  di  cui
all'articolo 11, comma 2, della legge: 
  a) estremi di iscrizione nel registro; 
  b) tipo  di  materiali  oggetto  dell'operazione,  con  estremi  di
riferimento  alla  lista  di  cui  all'articolo  18  della  legge  ed
eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della  legge
ed alla voce doganale corrispondente; 
  c)  classifica  di  segretezza   del   materiale   o   dell'oggetto
dell'operazione; 
  d) Paesi  di  provenienza  per  operazioni  di  importazione  e  di
transito; 
  e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto; 
  f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni  comprese
nell'operazione; 
  g)   dogane   interessate   dall'esecuzione,   anche    frazionata,
dell'operazione; 
  h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il  Ministero  degli
affari esteri comunica se accludere il «certificato di  importazione»
o il «certificato di uso finale» di cui  all'articolo  11,  comma  3,
lettera c), della legge. 
  2. L'obbligo di accludere alla domanda di  cui  al  comma  1  copia
dell'autorizzazione  a  trattare  o  del  nulla-osta   e'   adempiuto
dall'operatore presentando copia della  comunicazione  di  inizio  di
trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto  condizioni
e limitazioni. 
  3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4  sono  rilasciate
previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni  dalla
data della richiesta. Ove il  comitato  abbia  rappresentato  proprie
esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare,  il  termine  e'
prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una
sola volta. 
  4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei  termini  di
effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge, si provvede entro trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero  degli
affari esteri - UAMA. 
  5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto  di
cui all'articolo 11, comma  5-bis,  della  legge,  e'  presentata  al
Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura
dell'operatore, al Ministero della  difesa  -  Segretariato  generale
della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri  provvede,
entro il termine di sessanta giorni,  a  rilasciare  l'autorizzazione
richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego.  Il
decorso  del  termine  resta  sospeso  in  caso   di   richiesta   di
documentazione o notizie integrative da  parte  del  Ministero  degli
affari esteri sino all'acquisizione della stessa. 
  6.  Nella  domanda,  redatta  secondo  le  direttive  emanate   dal
Ministero degli affari  esteri,  dovranno  essere  indicati  anche  i
seguenti dati: 
  a) estremi di iscrizione nel registro; 
  b) societa' estere che partecipano al programma; 
  c) descrizione del programma; 
  d) Paesi partecipanti al programma. 
  7.  In  caso  di  rilascio   di   licenza   globale   di   progetto
l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui  all'articolo  7
e' considerata decaduta dalla  data  di  notifica  all'operatore  del
provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 11 della citata legge n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 11  (Domanda  di  autorizzazione).  -  1.  Per  i
          materiali assoggettati  alle  disposizioni  della  presente
          legge la  domanda  di  autorizzazione  per  l'esportazione,
          l'importazione, l'intermediazione, le cessioni  di  licenza
          di   produzione,   la   delocalizzazione   produttiva,    i
          trasferimenti intangibili  di  software  e  di  tecnologia,
          nonche' il transito, deve essere  presentata  al  Ministero
          degli affari esteri che ne da' notizia al  Ministero  della
          difesa e al Ministero  del  commercio  con  l'estero.  Tale
          domanda   dovra'    essere    sottoscritta    dal    legale
          rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 
              2. Nella domanda devono essere indicati: 
              a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto
          dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio  dovranno
          essere  indicati  i  tipi  e  le  categorie  dei  materiali
          identificati ai quali esse appartengono; 
              b)  l'ammontare  del  contratto  e  l'indicazione   dei
          termini finali di consegna, anche frazionata, previsti  dal
          contratto  medesimo,   nonche'   le   condizioni   per   la
          disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
          di servizi di manutenzione  o  per  la  cessione  di  altri
          servizi di assistenza; 
              c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione
          nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1987,
          n. 454; 
              d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero
          eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti  di  destinazione
          intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c); 
              e)  l'identificazione   del   destinatario   (autorita'
          governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); 
              f) eventuali obblighi  economici  verso  lo  Stato  per
          diritti di proprieta' e di brevetto e simili; 
              g) eventuali impegni per compensazioni industriali; 
              h) eventuali affidamenti da  parte  di  Amministrazioni
          dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. 
              3.  Alla  domanda  di  autorizzazione  all'esportazione
          devono essere acclusi: 
              a) copia dell'autorizzazione a  trattare  o  del  nulla
          osta, ove previsti; 
              b) copia del contratto o del subcontratto di  fornitura
          o  acquisto  o  trasporto  per  la  parte   inerente   alle
          condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
          contratto e' scritto in lingua  straniera,  la  copia  deve
          essere corredata dalla traduzione in lingua italiana; 
              c) 1) un certificato  d'importazione  rilasciato  dalle
          autorita' governative del Paese destinatario, per  i  Paesi
          che  partecipano  con  l'Italia  ad  accordi  di  controllo
          reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento;  2)
          per tutti gli altri Paesi, un "certificato di  uso  finale"
          rilasciato   dalle   autorita'   governative   del    Paese
          destinatario, attestante che il materiale  viene  importato
          per proprio uso e  che  non  verra'  riesportato  senza  la
          preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
          a tale compito. 
              4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato
          dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   italiane
          accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. 
              5. La documentazione di cui al presente articolo non e'
          richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4  e
          5. 
              5-bis. Alla domanda di licenza globale di  progetto  di
          cui  all'art.  13,  comma  1,  deve  essere  acclusa  copia
          dell'autorizzazione  a  trattare,  fatta  eccezione  per  i
          programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e  devono  essere
          indicati: 
              a)  la  descrizione  del   programma   congiunto,   con
          indicazione del tipo  di  materiale  di  armamento  che  si
          prevede di produrre; 
              b)  le  imprese  dei  Paesi  di   destinazione   o   di
          provenienza del materiale ove gia' individuate  nell'ambito
          del programma congiunto.  Laddove  esse  non  siano  ancora
          individuate,  la   loro   identificazione   successiva   va
          comunicata al Ministero degli affari esteri  entro  novanta
          giorni dall'individuazione; 
              c)   l'identificazione   dei   destinatari   (autorita'
          governative,   enti   pubblici   o   privati   autorizzati)
          nell'ambito del programma congiunto.  Tale  identificazione
          non e' richiesta per le operazioni  previste  dall'art.  9,
          commi 4 e 5. 
              5-ter. Nei casi in cui  la  domanda  di  autorizzazione
          all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti  da  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea   usufruendo   di   una
          autorizzazione di trasferimento e  soggetti  a  limitazioni
          all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi
          attenuto  a  tali  limitazioni  e  di  aver  ottenuto,   se
          previsto, il consenso dello Stato di origine.». 
              - Per il testo dell'art. 18  della  legge  n.  185  del
          1990, si veda nelle note all'art. 7. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 185
          del 1990, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n.
          185 del 1990 e' il seguente: 
              «Art.  14  (Termine  per  le  operazioni).  -   1.   Le
          operazioni previste nella  presente  legge  debbono  essere
          effettuate  entro  i  termini   indicati   nelle   relative
          autorizzazioni. I  termini  possono  essere  prorogati  per
          periodi non superiori  a  ventiquattro  mesi,  su  motivata
          domanda da presentare non oltre la scadenza,  dal  Ministro
          degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art.  7,
          ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi  4  e  5,
          ovvero in caso di licenza globale di progetto.».