Art. 9 
 
                 Sistema di gestione per la qualita' 
 
  1. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualita'  del
processo  di   produzione   del   CSS-Combustibile   finalizzato   al
monitoraggio   e   controllo,   tramite   procedimenti   documentati,
attraverso  il  rispetto  delle  norme  UNI  EN  15358   ovvero,   in
alternativa, di  registrazione  ai  sensi  della  vigente  disciplina
comunitaria  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a   un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
  2. Il sistema di gestione per la qualita' riguarda: 
    a) il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e  11  del  presente
regolamento; 
    b) le destinazioni del CSS-Combustibile nonche'  le  osservazioni
pervenute   al   produttore   da   parte   degli   utilizzatori   del
CSS-Combustibile; 
    c) il rispetto della normativa in materia ambientale; 
    d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione  della
qualita'; 
    e) la formazione del personale del produttore. 
  3. Il sistema di gestione per la  qualita'  e'  certificato  da  un
organismo terzo accreditato.  L'accertamento  della  conformita'  del
sistema di gestione per la qualita' alle norme UNI EN ISO 9001 e  UNI
EN ISO 14001  e'  effettuato  con  verifiche  periodiche  annuali  di
mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.