Art. 9 Sistema di gestione per la qualita' 1. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualita' del processo di produzione del CSS-Combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto delle norme UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 2. Il sistema di gestione per la qualita' riguarda: a) il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente regolamento; b) le destinazioni del CSS-Combustibile nonche' le osservazioni pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del CSS-Combustibile; c) il rispetto della normativa in materia ambientale; d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualita'; e) la formazione del personale del produttore. 3. Il sistema di gestione per la qualita' e' certificato da un organismo terzo accreditato. L'accertamento della conformita' del sistema di gestione per la qualita' alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e' effettuato con verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.