Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.
Note all'art. 7: - Per il Regolamento (CE) 1494/2007, si veda nelle note alle premesse.