Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Dell'effettuato
versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi  identificativi
del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in  originale  o  in
copia secondo i casi,  alla  domanda  di  autorizzazione,  salvo  che
l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione  dell'avvenuto
pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario  o
concessionario della strada  interessata  al  transito,  si  effettua
tempestivo  trasferimento  delle  somme  percepite   a   favore   del
competente ente. Il riscontro  del  pagamento  deve  essere  annotato
sull'autorizzazione. Secondo le  facolta'  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale."; 
    b) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  "5.  La  valutazione
convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva
del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di  circolazione,  e'
effettuata come segue: 
      a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto
B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g): 
        1) sino a 20 t, euro 510,26; 
        2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 
        3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. 
  Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro  25,31
per ogni t in piu'; 
      b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto
B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia  superiore
a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio  o  alla  massa
gravante al suolo del  semirimorchio  quale  risulta  dalla  relativa
carta di circolazione, se mezzi d'opera: 
        1) sino a 20 t, euro 169,91; 
        2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 
        3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 
        4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. 
  Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro  25,31
per ogni t in piu'; 
      c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto
B), lettera c): 
        1)  euro  1,03  per  viaggio,  per  i  complessi  adibiti  al
trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t
e euro 6,71 per viaggio, per i  complessi  adibiti  al  trasporto  di
carri ferroviari a quattro assi, aventi massa  massima  di  80  t.  I
richiedenti devono, all'atto  della  domanda,  versare  a  titolo  di
acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro  604,25,
rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro  assi.  Tali
somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre,
sulla base della documentazione dei viaggi effettuati  nel  trimestre
stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del  trasporto
ferroviario."; 
    c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
      "Nel caso di  complessi  mezzi  d'opera,  per  il  cui  veicolo
trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui  all'articolo
34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata
a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di  cui
all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di
cui all'articolo 10, comma 2-bis, del  codice,  l'indennizzo  per  la
maggiore usura e' corrisposto in  misura  forfettaria  come  indicato
nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non  puo'  essere
superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso;  nelle
diverse condizioni di cui al  comma  4,  per  i  medesimi  veicoli  e
trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in  maniera  convenzionale,  e
gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.". 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. 
              1. La  misura  dell'indennizzo  dovuto  agli  enti  che
          rilasciano l'autorizzazione per  la  maggiore  usura  della
          strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti
          eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art.  62  del
          codice, si calcola con le modalita'  di  cui  alle  tabelle
          I.1, I.2, I.3  che  fanno  parte  integrante  del  presente
          regolamento. Detta misura, a partire dal 1°  gennaio  1994,
          e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare,  alle
          variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
          per  le  famiglie  degli   operai   ed   impiegati   (media
          nazionale), con arrotondamento alle  mille  lire  inferiori
          per importi fino a cinquecento lire,  ed  alle  mille  lire
          superiori per importi oltre le cinquecento  lire.  Per  gli
          indici  ISTAT  di  riferimento,  si  assumono  gli   ultimi
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il  1°  dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  in  cui   devono   essere
          applicati gli adeguamenti. 
              2.  Dell'effettuato  versamento  fa  fede  la  ricevuta
          riportante  gli  estremi  identificativi  del   veicolo   o
          complesso di veicoli, da allegare, in originale o in  copia
          secondo i casi, alla domanda di autorizzazione,  salvo  che
          l'ente  stesso  non  acquisisca  altrimenti  l'informazione
          dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante
          non  sia  proprietario  o   concessionario   della   strada
          interessata   al   transito,   si    effettua    tempestivo
          trasferimento delle somme percepite a favore del competente
          ente. Il  riscontro  del  pagamento  deve  essere  annotato
          sull'autorizzazione. Secondo le facolta'  di  cui  all'art.
          14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in  forma
          digitale. 
              3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi  e  non
          controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo
          e' calcolato assumendo come valore «L»  (elle)  che  figura
          nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1,  I.2,  I.3,  -  la
          meta'  della  lunghezza  del  percorso   autostradale   non
          controllabile. 
              4.   E'   consentita   la   valutazione   convenzionale
          dell'indennizzo per la maggiore usura, ove  dovuto,  per  i
          veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma  2,  punto
          B),  qualora,  all'atto  della  domanda  di  autorizzazione
          periodica, il richiedente non sia in grado di precisare  il
          chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
          itinerari richiesti, ne'  l'effettivo  carico  del  singolo
          trasporto. 
              5. La valutazione convenzionale riferita al periodo  di
          un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta
          dalla relativa carta di circolazione,  e'  effettuata  come
          segue: 
              a) veicoli e trasporti di cui  all'art.  13,  comma  2,
          punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera,  e),
          f) e g) : 
              1) sino a 20 t euro 510,26; 
              2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09; 
              3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05. 
              Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di
          euro 25,31 per ogni t in piu'; 
              b) veicoli e trasporti di cui  all'art.  13,  comma  2,
          punto B), lettere b), e), f) e g),  qualora  il  numero  di
          assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente
          al  rimorchio  o  alla  massa   gravante   al   suolo   del
          semirimorchio  quale  risulta  dalla  relativa   carta   di
          circolazione, se mezzi d'opera: 
              1) sino a 20 t euro 169,91; 
              2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48; 
              3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26; 
              4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09. 
              Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di
          euro 25,31 per ogni t in piu'; 
              c) veicoli e trasporti di cui  all'art.  13,  comma  2,
          punto B), lettera c): 
              1) euro 1,03 per viaggio, per i  complessi  adibiti  al
          trasporto di carri  ferroviari  a  due  assi  aventi  massa
          massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio,  per  i  complessi
          adibiti al trasporto di carri ferroviari  a  quattro  assi,
          aventi  massa  massima  di  80  t.  I  richiedenti  devono,
          all'atto della domanda, versare a  titolo  di  acconto  per
          ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o  di  euro  604,25,
          rispettivamente per i carri ferroviari a due  o  a  quattro
          assi. Tali somme sono conguagliate,  entro  il  primo  mese
          successivo al trimestre, sulla  base  della  documentazione
          dei  viaggi   effettuati   nel   trimestre   stesso.   Tale
          documentazione e' convalidata  dal  gestore  del  trasporto
          ferroviario. " 
              6.   Gli   importi   conseguenti    alle    valutazioni
          convenzionali di cui al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  su
          domanda del richiedente  l'autorizzazione,  possono  essere
          versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
          in  tal  caso,  l'autorizzazione  ha  il  valore  temporale
          corrispondente all'entita'  della  soluzione  versata.  Nel
          caso  di  complessi  mezzi  d'opera,  per  il  cui  veicolo
          trainante sia stato versato  l'indennizzo  d'usura  di  cui
          all'art.   34,   comma   1,   del   codice,    la    durata
          dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa  di
          possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui  all'art.  10,
          comma 2, lettera b), del codice, nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo  per  la
          maggiore usura e' corrisposto in  misura  forfettaria  come
          indicato    nello    stesso    comma,    e    la     durata
          dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di
          frazionamento  della  tassa  di  possesso;  nelle   diverse
          condizioni di cui al comma 4,  per  i  medesimi  veicoli  e
          trasporti,   l'indennizzo   e'   corrisposto   in   maniera
          convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi  del
          comma 5. 
              7. Gli importi, come  determinati  nel  comma  5,  sono
          versati, nei casi di itinerari interessanti sia  le  strade
          statali che la viabilita' minore, in ragione di  7/10  alle
          amministrazioni  regionali  e  di  3/10  al   compartimento
          A.N.A.S. competente per territorio operativo e le  ricevute
          dei  relativi  versamenti  sono  allegate  alle  rispettive
          domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e  trasporti
          eccezionali che impegnano la rete viaria di  piu'  regioni,
          la quota di indennizzo che compete a  ciascuna  regione  e'
          ripartita  in  proporzione  alla  lunghezza  dei   relativi
          percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 
              8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al
          comma 5 e' effettuato nella misura  di  «X»/12  rispetto  a
          quanto dovuto per l'intero anno, in  conformita'  dei  mesi
          «X» di validita' dell'autorizzazione. 
              9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire  dal
          1° gennaio del 1993,  sono  adeguati  automaticamente,  per
          ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di
          cui al comma 1. 
              10. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  ad
          eccezione dei commi  1,  2  e  3,  non  si  applicano  alle
          autorizzazioni  rilasciate  dagli  enti  concessionari   di
          autostrade.".