Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La scorta puo' essere curata dai corpi  di  polizia  municipale
ovvero provinciale,  quando  l'intero  itinerario  del  trasporto  si
sviluppa  su  strade  comunali  ovvero  provinciali.  Per  i  veicoli
eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni  di  eccezionalita',
nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate,
il Comando militare  responsabile  del  trasporto  potra'  richiedere
l'ausilio  dell'Arma  dei  Carabinieri  per   l'effettuazione   della
scorta.". 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei  servizi
          di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni. 
              1. Ai compiti di coordinamento dei servizi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice,  provvede
          con proprie direttive il Ministro dell'interno. 
              2. La scorta puo' essere curata dai  corpi  di  polizia
          municipale ovvero provinciale, quando  l'intero  itinerario
          del  trasporto  si  sviluppa  su  strade  comunali   ovvero
          provinciali.  Per  i  veicoli  eccezionali  ovvero  per   i
          trasporti   in   condizioni   di   eccezionalita',    nella
          disponibilita' o sotto il  diretto  controllo  delle  Forze
          armate, il  Comando  militare  responsabile  del  trasporto
          potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei  Carabinieri  per
          l'effettuazione della scorta. 
              3. Per ottenere le informazioni  di  cui  all'art.  11,
          comma 4, del  codice,  gli  interessati  devono  rivolgersi
          direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al
          comando o ufficio cui appartiene il funzionario o  l'agente
          che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. 
              4. Il comando o ufficio e'  tenuto  a  fornire,  previo
          pagamento delle eventuali spese, le informazioni  richieste
          secondo le vigenti disposizioni di legge. 
              5. In caso di incidente che abbia causato la  morte  di
          una  persona,  le   informazioni   sono   fornite,   previa
          presentazione  di  nulla-osta   rilasciato   dall'autorita'
          giudiziaria competente. 
              6.  Se  dall'incidente  siano  derivate  lesioni   alle
          persone, le  informazioni  sono  fornite,  in  pendenza  di
          procedimento penale, previa autorizzazione della  autorita'
          giudiziaria,   ovvero    previa    attestazione    prodotta
          dall'interessato  e  rilasciata  dalla  medesima  autorita'
          dell'avvenuto decorso del termine  utile  previsto  per  la
          presentazione della querela.".