Art. 14 
 
Modifiche  all'articolo  268  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 268 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 268 
                   (Art. 104 Codice della strada) 
 
  1. La domanda per ottenere  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo
104, comma 8, del codice, per la circolazione  di  macchine  agricole
eccezionali,  deve  essere  presentata  all'ente  competente  per  la
localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110,
comma 2, del codice e deve essere corredata da: 
    a) copia della carta di circolazione ovvero  del  certificato  di
idoneita' tecnica del veicolo; 
    b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene  la
circolazione del veicolo; 
    c)   rappresentazione   della   macchina   nella   sua    massima
configurazione dimensionale e  ponderale,  nel  rispetto  dei  limiti
imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari  delle
strade interessate al transito, in caso di eccezionalita'  dovuta  al
montaggio di attrezzi portati o semiportati; 
    d) dichiarazione sulla percorribilita'  delle  strade  entro  gli
ambiti   territoriali   richiesti,   con   particolare    riferimento
all'inscrivibilita' in curva, nel caso  di  sagome  eccedenti  quelle
previste dall'articolo 61 del codice. 
  La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle  vigenti  norme
in materia di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta',  dal
proprietario del veicolo o  dal  legale  rappresentante  dell'impresa
agricola per conto della quale  il  veicolo  e'  utilizzato;  per  le
modalita' di presentazione si seguono le  disposizioni  dell'articolo
14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono  delegare
alle  province  le  competenze  relative  alla  autorizzazione   alla
circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del  codice.  In  tal
caso ciascuna provincia ha competenza a  rilasciare  l'autorizzazione
sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo  nulla  osta
degli altri enti interessati. La durata  massima  dell'autorizzazione
non puo' essere superiore a due  anni,  la  minima  non  puo'  essere
inferiore a quattro mesi. 
  2.  L'ente  competente,  entro   dieci   giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione  al  transito,
prescrivendone  condizioni  e  cautele.  Qualora  per   il   rilascio
dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte  di
altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla  richiesta
del medesimo. Il tempo  che  intercorre  tra  tale  richiesta  ed  il
rilascio  del  nulla  osta,  costituisce  interruzione  del   termine
previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di
autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla
osta  possono  essere  ridotti  per  ragioni  di  pubblico  interesse
dichiarate  dalle  competenti  autorita',  ovvero  per  esigenze   di
esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti,  per
veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di  trasferimento
presso officine di riparazione su itinerari diversi  da  quelli  gia'
autorizzati. 
  3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto  la
propria  responsabilita',   la   permanenza   delle   condizioni   di
percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo,
nonche'  l'esistenza  di  eventuali  limitazioni,  anche  temporanee,
presenti lungo lo stesso. 
  4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la  larghezza
di 3,20 m, nell'autorizzazione,  e'  prescritta  la  scorta  tecnica.
Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli  di  cui  dispone
l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo  a  distanza
non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati  con
il dispositivo  a  luce  lampeggiante  gialla  o  arancione  di  tipo
approvato dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente  segnala  con
drappo rosso la presenza e l'ingombro della  macchina  agricola  agli
utenti della strada. 
  5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con
se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta,  agli  organi  preposti
alla vigilanza stradale. 
  6. Le macchine agricole che eccedono  i  limiti  di  massa  fissati
dall'articolo  104  del  codice  sono  tenute  al  pagamento  di   un
indennizzo per la maggior usura della strada, in  relazione  al  loro
transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma
5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte  al
carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare  con
le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8. 
  7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche  per  il
trasporto di macchine agricole eccezionali  effettuato  con  rimorchi
agricoli  aventi  almeno  due  assi,  idonea  portata   e   specifica
attrezzatura; la domanda  di  autorizzazione  e'  accompagnata  anche
dallo schema grafico longitudinale e  trasversale  del  veicolo,  ove
sono  evidenziati  gli  eventuali  ingombri  a  sbalzo  rispetto   al
rimorchio agricolo e la ripartizione della  massa  sugli  assi  dello
stesso;  la  lunghezza  del  convoglio   comprensiva   dell'eventuale
sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e,  qualora
si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e  segue
il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4. 
  8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata
massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente
a quattro mesi e a  un  mese;  se  dovuto,  l'indennizzo  d'usura  e'
valutato ai sensi del comma 6 e  l'importo  puo'  essere  versato  in
misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello  annuale.  Per  la
circolazione ai sensi dell'articolo  98  del  codice  le  domande  di
autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e  per
le finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo  della
documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate  da
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal
legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,   contenente   le
specifiche tecniche  ed  identificative  di  cui  al  comma  1;  tale
documentazione deve essere completata  dalla  copia  del  certificato
della targa di prova o del foglio di  via  che  accompagna  la  targa
provvisoria di cui all'articolo 255.  E',  altresi',  consentito  che
l'autorizzazione sia relativa alla circolazione  di  una  determinata
tipologia di macchina agricola eccezionale; in  tal  caso  la  durata
dell'autorizzazione non puo' essere superiore  a  dodici  mesi,  deve
riportare  i  limiti  dimensionali  e  ponderali  entro  i  quali  la
tipologia  di  macchina  e'  ammessa  a  circolare,  e  deve   essere
accompagnata,  volta  per  volta,  dalla   copia   della   carta   di
circolazione, se  trattasi  di  macchina  agricola  eccezionale  gia'
immatricolata, dalla copia  del  certificato  di  approvazione  o  di
omologazione di cui all'articolo 76, commi  1  e  6,  del  codice  se
trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o
da  dichiarazione  sostitutiva  del  costruttore,  se   trattasi   di
prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della  macchina
nella sua effettiva configurazione di marcia.".