Art. 18 
 
            Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli   adempimenti
previsti  dal  presente  decreto  avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in  vigore
decorsi sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Passera, Ministro delle infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
                            Catania,   Ministro    delle    politiche
                            agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei  traporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 2, foglio n. 194