Art. 18 Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 194