Art. 2 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'art. 10, comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera