Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 10, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  le  parole:  "Ministero  dei
trasporti  e   della   navigazione   -   Direzione   generale   della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono
sostituite dalle seguenti:  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati  mezzi
          d'opera. 
              1. Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli qualificati mezzi  d'opera,  di  cui  all'art.  10,
          comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n),  del  codice,
          sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice
          III al presente titolo. 
              2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate
          od integrate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti - Direzione generale per  la  motorizzazione,  in
          relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione
          della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera