Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: "in un  determinato  periodo  di
tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla  data
di rilascio"; 
      2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date
libere ma entro un determinato  periodo  di  tempo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio"; 
      3) la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  "c)  singole,
valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla  data
di rilascio."; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. In relazione al tipo  di  autorizzazione  richiesta,  e
alle esigenze del trasporto, per  viaggio  si  intende  sia  la  sola
andata, sia l'andata ed il  ritorno,  con  veicolo,  o  complesso  di
veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si  intende  un  itinerario
collegante sempre la stessa origine e la  stessa  destinazione,  come
individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli  enti
proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende
ripetitivo quando mantiene fisse  le  tratte  stradali  comprese  tra
origine e destinazione."; 
    c) al comma 2: 
1) al punto A): 
    1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i veicoli  o
i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del
codice, e la massa complessiva a  pieno  carico  del  veicolo  o  del
complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione,  non
superi i limiti di cui all'articolo 62;"; 
    1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)  il  carico
del trasporto eccezionale  non  sporga  anteriormente  e  l'eventuale
sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza  del
veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;"; 
    1.3) alla lettera c), le  parole:  "siano  costituite  sempre  da
materiale della stessa natura e siano  riconducibili  sempre  ad  una
stessa tipologia" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "rispettino  le
condizioni di cui al comma 9"; 
    1.4) la lettera e) e' soppressa; 
    1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i  trasporti"  sono
sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al  punto  2),
le  parole:  "larghezza  2,50  m"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"larghezza 2,55 m"; 
2) il punto B) e' sostituito dal seguente: 
    "B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e
di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e
purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia: 
      a) veicoli per uso  speciale  individuati  agli  articoli  203,
comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii),  204,  comma  2,
lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di  cui
all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo
di attrezzature ad essi complementari; 
      b) autotreni ed autoarticolati con  rimorchio  o  semirimorchio
destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da  cantiere,
anche se superano  le  dimensioni  prescritte  dall'articolo  61  del
codice, ma sono comunque compresi entro i  limiti  fissati  dall'ente
che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della
rete stradale interessata, di massa complessiva a  pieno  carico  non
superiore a 72 t, ovvero 56 t se  formati  con  motrice  classificata
mezzo d'opera o dichiarata  idonea  a  formare  autoarticolati  mezzi
d'opera; 
      c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
      d)  veicoli  che  trasportano,  in   quanto   adeguatamente   e
permanentemente allestiti, pali per linee elettriche,  telefoniche  e
di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti  con  il  carico  le
dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice,
ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono  essere
efficacemente segnalate ai fini della sicurezza  della  circolazione;
la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere  2,50  m  misurati  dal
centro dell'asse anteriore; 
      e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a
condizione che il trasporto  venga  effettuato  senza  sovrapporre  i
blocchi gli uni sugli altri; 
      f) veicoli  adibiti  al  trasporto  di  elementi  prefabbricati
compositi e di apparecchiature industriali complesse per  l'edilizia,
per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche  dei
percorsi richiesti,  rientri  nei  limiti  dimensionali  e  ponderali
seguenti: 
        altezza 4,30 m, larghezza  2,55  m,  lunghezza  35  m,  massa
complessiva 108 t; 
      g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; 
      h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per  spettacoli
viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati  dall'articolo
62 del codice e i  seguenti  limiti  dimensionali:  altezza  4,30  m,
larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. 
  L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche  diversi
o su elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di  cui  alle
lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo
A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice."; 
      d) al comma 3, le parole: "i percorsi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il percorso"; 
      e) al comma 5: 
        1) dopo le parole:  "di  tipo  periodico"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui al comma 2, punto A),"; 
        2) l'inciso: ", fatta salva la  invariabilita'  della  natura
del materiale e della tipologia degli elementi," e' soppresso; 
        3)  le  parole:  "Direzione  generale  della  M.C.T.C."  sono
sostituite   dalle   seguenti:    "Direzione    generale    per    la
motorizzazione"; 
        4) dopo le parole: "fissati dall'articolo 62 del codice" sono
inserite le seguenti: "; in  tal  caso  viene  meno  l'obbligo  della
scorta, qualora imposta"; 
      f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i
trasporti eccezionali di cui al comma 2,  punto  B),  e'  ammessa  la
facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o  la  massa
degli elementi oggetto del trasporto o il loro  posizionamento  o  il
loro numero, a condizione che: 
          a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la
stessa e' prescritta; 
          b) sia garantito il rispetto, in  qualunque  condizione  di
carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16; 
          c)   siano   rispettati   i   limiti   di   massa   fissati
dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice; 
          d)  rimanga  inalterata  la  natura  del  materiale  e   la
tipologia degli elementi. 
  Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto  ai  sensi  dell'articolo
18, ove dovuto. 
  Per i  trasporti  eccezionali  solamente  in  lunghezza,  ai  sensi
dell'articolo 61 del codice, e  per  i  quali  nel  provvedimento  di
autorizzazione non e' prescritta  la  scorta,  e'  ammessa  anche  la
facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto,  anche
con  eventuale  riduzione  di   massa,   fino   al   limite   fissato
dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il  limite
stesso."; 
      g) al  comma  9,  aggiungere,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare  eccedenze
superiori a 4,20  m  in  altezza.  Nel  caso  di  autotreni,  non  si
configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora
l'eccedenza in lunghezza si  verifichi  posteriormente  per  il  solo
rimorchio.". 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          del Presidente della n. 495 del 1992, come  modificato  dal
          presente regolamento: 
              "Art. 13.(Art. 10 Cod.  Str.)  Tipi  di  autorizzazioni
          alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali. 
              1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli  e
          i trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma  6,  del
          codice, sono dei seguenti tipi: 
              a) periodiche,  valide  per  un  numero  indefinito  di
          viaggi da effettuarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          rilascio; 
              b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da
          effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ; 
              c) singole, valide per un unico viaggio da  effettuarsi
          entro tre mesi dalla data di rilascio. 
              1-bis.  In  relazione   al   tipo   di   autorizzazione
          richiesta, e alle esigenze del trasporto,  per  viaggio  si
          intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con
          veicolo, o complesso di veicoli, a carico o  a  vuoto.  Per
          percorso si intende  un  itinerario  collegante  sempre  la
          stessa origine e la stessa destinazione,  come  individuato
          dai richiedenti, e che puo' essere  modificato  dagli  enti
          proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il  percorso
          si intende  ripetitivo  quando  mantiene  fisse  le  tratte
          stradali comprese tra origine e destinazione. 
              2. L'autorizzazione periodica: 
              A) E' rilasciata  quando  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali  solamente
          ai sensi dell'art. 61 del codice, e la massa complessiva  a
          pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli,  quale
          risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di
          cui all'art. 62; 
              b) il  carico  del  trasporto  eccezionale  non  sporga
          anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi
          i quattro decimi della lunghezza del veicolo con  il  quale
          il trasporto stesso viene effettuato; 
              c)   durante   tutto   il    periodo    di    validita'
          dell'autorizzazione, gli  elementi  oggetto  del  trasporto
          rispettino le condizioni di cui al comma 9; 
              d) su tutto il percorso  sia  garantito,  in  qualunque
          condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e
          del suo carico rispetto ai limiti di  corsia,  misurato  su
          ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; 
              e) (soppressa); 
              f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino  entro
          i limiti delle combinazioni dimensionali che sono  fissate,
          per  ciascuna  strada  o  tratto  di  strada,  dagli   enti
          proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche
          del tracciato stradale e che comunque  non  possono  essere
          superiori alle seguenti: 
              1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 
              2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. 
              Tali  valori  costituiscono  peraltro  i  limiti  delle
          combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo
          A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In  attesa
          della  classificazione   si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 2, comma 8. 
              B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie  di
          veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle
          loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla
          medesima tipologia: 
              a) veicoli per uso speciale individuati  agli  articoli
          203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc)  e  ii),
          204, comma 2, lettere a) e b),  e  veicoli  eccezionali  al
          seguito dei veicoli di cui all'art. 203, comma  2,  lettera
          h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad  essi
          complementari; 
              b)  autotreni  ed  autoarticolati   con   rimorchio   o
          semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di  macchine
          operatrici da cantiere, anche  se  superano  le  dimensioni
          prescritte  dall'art.  61  del  codice,  ma  sono  comunque
          compresi entro i  limiti  fissati  dall'ente  che  rilascia
          l'autorizzazione, in relazione  alla  configurazione  della
          rete stradale interessata, di  massa  complessiva  a  pieno
          carico non superiore a 72 t, ovvero 56  t  se  formati  con
          motrice classificata mezzo d'opera o  dichiarata  idonea  a
          formare autoarticolati mezzi d'opera; 
              c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
              d) veicoli che trasportano, in quanto  adeguatamente  e
          permanentemente  allestiti,  pali  per  linee   elettriche,
          telefoniche  e  di  pubblica  illuminazione,  purche'   non
          eccedenti con il  carico  le  dimensioni  in  larghezza  ed
          altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi  lunghezza
          massima  di  14  m.  Le  parti  a  sbalzo   devono   essere
          efficacemente  segnalate  ai  fini  della  sicurezza  della
          circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere
          2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; 
              e) veicoli adibiti al trasporto di  blocchi  di  pietra
          naturale a condizione che  il  trasporto  venga  effettuato
          senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; 
              f)   veicoli   adibiti   al   trasporto   di   elementi
          prefabbricati compositi e  di  apparecchiature  industriali
          complesse  per  l'edilizia,  per  i  quali  il   trasporto,
          compatibilmente  con  le   caratteristiche   dei   percorsi
          richiesti, rientri  nei  limiti  dimensionali  e  ponderali
          seguenti: 
              altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa
          complessiva 108 t; 
              g) veicoli adibiti al trasporto  di  coils  e  laminati
          grezzi; 
              h) veicoli adibiti al  trasporto  di  attrezzature  per
          spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti  di  massa
          fissati  dall'art.  62  del  codice  e  i  seguenti  limiti
          dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60  m,  lunghezza
          23 m. 
              L'autorizzazione periodica e'  rilasciata  su  percorsi
          anche diversi o su elenchi di strade; non e' consentita per
          i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per  il  transito
          sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, del codice. 
              3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione
          che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso  e
          tutte  le  caratteristiche  del  trasporto,  salvo   quanto
          disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti
          che risultano eccezionali sia solamente ai sensi  dell'art.
          61 del codice, nei casi non rientranti fra  le  ipotesi  di
          cui al comma 2, sia solamente ai  sensi  dell'art.  62  del
          codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e  62
          del codice. 
              4. Nei casi nei quali non sussistono le  condizioni  di
          cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente  autorizzazione
          di tipo singolo. 
              5. Per le autorizzazioni di tipo periodico  di  cui  al
          comma 2, punto A), e' ammessa la  facolta'  di  variare  le
          dimensioni  degli  elementi  oggetto  del  trasporto  o  il
          posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare  le
          dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i
          limiti ammessi dalla carta  di  circolazione  ovvero  dalla
          documentazione rilasciata dalla Direzione generale  per  la
          motorizzazione  tra  i  limiti  superiori   fissati   dalla
          autorizzazione ed i limiti fissati dall'art. 61 del codice.
          E' consentito rientrare anche  entro  i  limiti  stessi,  a
          condizione che sia  garantito  il  rispetto,  in  qualunque
          condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
          all'art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati  dall'art.
          62 del codice; in  tal  caso  viene  meno  l'obbligo  della
          scorta, qualora imposta. 
              6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere
          allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta
          dal  legale  rappresentante  della  ditta  che  esegue   il
          trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione
          di carico, di tutte le altre prescrizioni di  cui  all'art.
          16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei  limiti
          di    massa    fissati    dall'art.    62    del    codice.
          Nell'autorizzazione e'  riportata  solo  l'indicazione  dei
          limiti dimensionali superiori del trasporto. 
              7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo,  e
          per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), e'
          ammessa la facolta' di ridurre,  anche  congiuntamente,  le
          dimensioni o la massa degli elementi oggetto del  trasporto
          o il loro posizionamento o il  loro  numero,  a  condizione
          che: 
              a) permangano le condizioni che  impongono  la  scorta,
          ove la stessa e' prescritta; 
              b) sia garantito il rispetto, in  qualunque  condizione
          di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16; 
              c)  siano  rispettati  i  limiti   di   massa   fissati
          dall'autorizzazione  o,  in  mancanza,  dall'art.  62   del
          codice; 
              d) rimanga inalterata la  natura  del  materiale  e  la
          tipologia degli elementi. 
              Resta fermo  l'indennizzo  gia'  corrisposto  ai  sensi
          dell'art. 18, ove dovuto. 
              Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza,  ai
          sensi  dell'art.  61  del  codice,  e  per  i   quali   nel
          provvedimento  di  autorizzazione  non  e'  prescritta   la
          scorta,  e'  ammessa  anche  la  facolta'  di  ridurre   la
          dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale
          riduzione di massa, fino al limite fissato dall'art. 61 del
          codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. "; 
              8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo  o  di
          un  trasporto  eccezionale  siano   necessari   particolari
          accorgimenti  tecnici  o   particolari   cautele   atte   a
          salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario  della
          strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i
          cui  compiti  sono  limitati  ad  interventi  di  carattere
          tecnico sulle opere stradali con  esclusione  di  qualunque
          intervento di regolazione della circolazione  e  di  scorta
          dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con
          personale  e  attrezzature  dell'ente  proprietario   della
          strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilita'
          di prestare in proprio detto servizio,  puo'  affidarne  lo
          svolgimento ad una impresa esterna,  anche  su  indicazione
          del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare
          il possesso del personale e delle attrezzature idonee  allo
          svolgimento del servizio che deve, comunque, essere  sempre
          condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita'  di  un
          tecnico dell'ente  proprietario  della  strada.  Gli  oneri
          economici del servizio di assistenza tecnica sono a  carico
          del soggetto richiedente. 
              9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili
          la o le eccedenze rispetto ai limiti  di  sagoma  stabiliti
          dall'art.   61   del   codice    non    possono    derivare
          dall'affiancamento,    sovrapposizione    o     abbinamento
          longitudinale delle cose stesse.  L'impiego  di  specifiche
          attrezzature non deve  determinare  eccedenze  superiori  a
          4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si  configura
          l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora
          l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il
          solo rimorchio. 
              10. Qualora la sistemazione del  carico  determini  una
          sporgenza anteriore oltre la  sagoma  limite  del  veicolo,
          tale sporgenza non deve diminuire la visibilita'  da  parte
          del conducente.".