Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 14 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 14 
                    (Art. 10 Codice della strada) 
 
  1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita'
devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982,  n.  955,  all'ente
proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e
militari ed alle regioni per la rimanente  rete  viaria.  Le  regioni
possono   delegare   alle    province    le    competenze    relative
all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6,
del  codice.  In  tale  caso  ciascuna  provincia  ha  competenza   a
rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale,  previo
nulla  osta   delle   altre   province.   Ai   fini   della   massima
semplificazione e della gestione in tempo reale  delle  domande,  gli
enti proprietari di strade o i loro concessionari  adottano  apposite
procedure telematiche, con  imposta  di  bollo  corrisposta  in  modo
virtuale;  gli  stessi  possono  costituire  consorzi   o   stipulare
convenzioni tra  loro  al  fine  di  istituire  sportelli  unici  per
l'accettazione, la  gestione  delle  domande  ed  il  rilascio  delle
relative autorizzazioni; a fini di  coordinamento  e  di  scambio  di
informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione  con  i
rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione  generale
per la motorizzazione. 
  2. La domanda deve essere presentata almeno quindici  giorni  prima
della data fissata per il viaggio o  della  data  di  decorrenza  del
periodo di autorizzazione  richiesto.  L'autorizzazione  deve  essere
rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione  della  domanda.
Il divieto di autorizzazione o  la  necessita'  di  procrastinare  il
rilascio a date successive a quelle  richieste  nella  domanda,  deve
essere espressamente motivato. I termini  di  rilascio  e  quelli  di
presentazione  possono  essere  ridotti  per  ragioni   di   pubblico
interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per  esigenze
di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi  d'urgenza;
possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia'  in  possesso  di
autorizzazione,  in  caso  di  trasferimento   presso   officine   di
riparazione su percorsi diversi da quelli gia' autorizzati, ovvero in
caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La
richiesta di riduzione dei  termini  deve  essere  motivata;  se,  su
istanza, la domanda e'  evasa  nel  termine  massimo  di  tre  giorni
lavorativi, l'ente rilasciante ha facolta' di  richiedere  i  diritti
d'urgenza. 
  3. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  singolo  o
multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,  sia  per
il veicolo trainante che per quello  trainato,  ammettendo  tutte  le
loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo  di
cinque  veicoli,  costituenti  riserva  di  quelli  scelti   per   il
trasporto, a condizione che: 
    a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei  complessi  di
veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai  sensi  dell'articolo
219, comma 3; 
    b) nel  caso  di  veicoli  o  trasporti  eccezionali  per  massa,
rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a  terra  da  ciascun
asse, in relazione  alle  condizioni  di  carico  autorizzate  e  gli
interassi varino entro una tolleranza del 20%  e  che,  comunque,  si
determini una differenza non superiore a 0,50 m; 
    c) la massa complessiva a  pieno  carico  di  ciascun  veicolo  o
complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del  primo
veicolo o complesso di veicoli. 
  4. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  periodico,
deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi
ed i semirimorchi possono essere  indicati  fino  ad  un  massimo  di
cinque veicoli di riserva, purche' di documentata  abbinabilita',  ai
sensi dell'articolo 219, comma  3,  e  tali  da  rispettare  in  ogni
combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati
dall'autorizzazione. 
  5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a  4,30
m, che debba attraversare passaggi a  livello  su  linee  ferroviarie
elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della
rete  ferroviaria,  cui  deve   essere   inoltrata   istanza.   Detta
autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della  continuita'
del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento. 
  6.  Fermo  restando  l'obbligo  di  verifica  da  parte   dell'ente
rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i  trasporti  eccedenti
in  altezza  i  richiedenti  devono,  altresi',  dichiarare  di  aver
verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che
determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte  con  franco
inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non  sussistano  tali
condizioni,  l'ente  proprietario  ha  la  facolta'   di   rilasciare
l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e
di controllo. 
  7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati  necessari
ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di  veicoli  e
la dotazione dei mezzi tecnici di  supporto  eventualmente  necessari
per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: 
A) per le autorizzazioni di tipo periodico: 
  a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale  in
cui e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,
nonche' dell'eventuale imballaggio, per i  trasporti  eccezionali  di
cui all'articolo 13, comma 2, punto B); 
  b) lo schema grafico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico,
riportante:  il  veicolo  o  complesso  di  veicoli  compresi  quelli
eventuali di riserva, con carico  nella  configurazione  prevista  di
massimo ingombro; i  limiti  dimensionali  massimi  per  i  quali  si
richiede  l'autorizzazione,  rientranti  comunque  entro   i   limiti
consentiti dall'ente proprietario o concessionario della  strada;  la
massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno  carico
nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di
massa complessiva e per asse ammissibili ai  sensi  dell'articolo  62
del codice; 
  c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; 
  d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; 
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: 
  a)  una  precisa  descrizione  del  carico  e  del  suo   eventuale
imballaggio; 
  b) lo schema  grafico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico
riportante: la configurazione del veicolo  o  complesso  di  veicoli,
compresi quelli eventuali di riserva, con il suo  carico;  il  limite
superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del
carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione
corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa.  Qualora
ci sia eccedenza rispetto a  quanto  previsto  dall'articolo  62  del
codice,  devono  essere  indicati  la  pressione  di  gonfiaggio  dei
pneumatici  e  il  baricentro  del  carico   complessivo,   allegando
dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  sottoscritta  dal
committente ai sensi delle vigenti norme in  materia,  attestante  la
massa del carico; 
  c) il percorso interessato al transito; 
  d) la data del  viaggio  o  dei  viaggi  con  cui  si  realizza  il
trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio  o
i viaggi. 
  8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia  del
documento di circolazione  o  del  documento  sostitutivo  rilasciato
dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal  quale  risultino
le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso
di complessi,  l'abbinabilita'  della  motrice  con  il  rimorchio  o
semirimorchio ove  prevista.  Qualora  non  risultino  dai  documenti
citati i carichi massimi per asse, questi devono  essere  certificati
da un documento della casa costruttrice o  della  Direzione  generale
per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata  la  ricevuta
attestante  il  pagamento,  ove  previsto,  dell'indennizzo  di   cui
all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo  19,  ad  eccezione
delle voci di spesa che possono essere contabilizzate  ed  addebitate
soltanto a consuntivo.  Tale  ricevuta  deve  essere  consegnata,  in
originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima  del
ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente  stesso  non  acquisisca
altrimenti  l'informazione  dell'avvenuto  pagamento,  purche'   tale
modalita' sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante
ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione  ai
sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione  devono,  altresi',
essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui  al  comma  5,  ove
prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee  elettriche  di
cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione  di  cui  all'articolo
13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione  sulla  percorribilita',
da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o  elenchi  di  strade
richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della  ditta,
con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, in caso  di
eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice.  E'
ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste  in  calce
alla domanda di autorizzazione. 
  9.  La  domanda  di   autorizzazione   presentata   dalle   imprese
concessionarie  del  servizio  di  trasporto  su  strada   di   carri
ferroviari e' corredata dalla copia della carta di  circolazione  del
trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del  competente  ufficio
della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere  agganciati
al medesimo, fino ad un massimo di dieci  rimorchi;  l'autorizzazione
e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi. 
  10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice,  possono
essere  rilasciate,  secondo  i  casi,  le  autorizzazioni   di   cui
all'articolo  13,  comma  1,  lettere  b)  o  c);   le   domande   di
autorizzazione, in luogo della documentazione  relativa  al  veicolo,
possono essere  corredate  da  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal
legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,   contenente   le
medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7,  ed
un disegno di insieme del veicolo. Tale  documentazione  deve  essere
completata dalla copia del certificato della targa  di  prova  o  del
foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo
255. Per la circolazione ai sensi  dell'articolo  98  del  codice  le
domande di autorizzazione possono  essere  presentate  da  parte  dei
soggetti e per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per
i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a),
e' consentito il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare
il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro  i  quali
il veicolo e' ammesso a circolare, e deve essere accompagnata,  volta
per volta, dalla copia della carta di circolazione,  se  trattasi  di
veicolo  eccezionale   gia'   immatricolato,   del   certificato   di
approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1  e  6,
del  codice,  se  trattasi  di   veicolo   eccezionale   non   ancora
immatricolato, o da dichiarazione  sostitutiva  del  costruttore,  se
trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme del
veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia. 
  11. Le domande di autorizzazione  devono  essere  sottoscritte,  ai
sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive  di
atto di  notorieta',  dal  legale  rappresentante  della  societa'  o
impresa di trasporto o da altro  soggetto  munito  di  delega  o  dal
proprietario del veicolo o dal suo locatario ai  sensi  dell'articolo
91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve  anche
dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per
i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e'  necessaria.
Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso  o  rimozione  la
domanda puo' essere sottoscritta anche dall'esercente  l'officina  di
riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del
codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  24  novembre  2001,   n.   474,   ovvero   dall'esercente
l'attivita'  di  soccorso  o  di  rimozione,  oppure   corredata   da
dichiarazione di questi attestante lo stato di necessita'. 
  12.  I  vettori  esteri  che  intendono  circolare  sul  territorio
nazionale  con  veicoli  o   complessi   eccezionali,   immatricolati
all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali  devono  produrre
copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato
dalla  Direzione  generale  per  la   motorizzazione,   a   richiesta
dell'interessato, secondo un  modello  fissato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilita'  dei  complessi  deve
essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma  3,  ovvero  con
analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero  producendo  copia
di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validita'. 
  13.  La  copia  del  documento  di  circolazione  o  del  documento
sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve  essere  relativa  ad  un
documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito,
contestualmente, l'originale del documento stesso,  ovvero  la  copia
deve essere dichiarata dall'interessato  conforme  all'originale,  ai
sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive  di
atto di notorieta'. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla
copia, se del caso, la  presa  visione  del  documento  originale.  I
soggetti che presentano piu'  domande  di  autorizzazione  presso  lo
stesso ente e per lo stesso veicolo possono  fornire,  per  tutte  le
domande successive alla prima, nell'arco temporale di  un  anno,  gli
estremi della medesima e dichiarando  che,  dalla  data  della  prima
presentazione,  il  documento  di   circolazione   o   il   documento
sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno  mantenuto  validita'
per la circolazione.".