Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le autorizzazioni di tipo singolo e  multiplo  non  possono
essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre
ed a mesi sei."; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  possono  essere
rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici."; 
    c) il comma 3 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n  .495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.   17.(Art.   10   Cod.   Str.)    Durata    delle
          autorizzazioni. 
              1. Le autorizzazioni di tipo  singolo  e  multiplo  non
          possono  essere  rilasciate  per   un   periodo   superiore
          rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 
              2. Le autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  possono
          essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici. 
              3. (soppresso). 
              4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare
          o sospendere l'efficacia  di  ciascuna  autorizzazione,  in
          qualunque momento,  quando  risulti  incompatibile  con  la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione. 
              5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione  di
          accertarsi, prima dell'inizio  di  ciascun  viaggio,  della
          percorribilita' delle strade o  tratti  di  strada  oggetto
          dell'autorizzazione.".