Art. 9 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici."; c) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici. 3. (soppresso). 4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.".