Art. 10 Comunicazione con le autorita' estere e nazionali 1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonche' quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinche' il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale. 2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorita' competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati: il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto; la rotta prevista nelle acque interne dello Stato. 3. Copia delle comunicazioni inviate andra' custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalita' previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo. 4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresi' tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonche' all'autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonche' il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalita' e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.