Art. 10 
 
 
          Comunicazione con le autorita' estere e nazionali 
 
  1.  Il  Comandante  ovvero  l'armatore  della  nave   sono   tenuti
all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad  ogni  altro
adempimento,  inclusi  quelli  relativi  alle  armi  da  imbarcare  e
sbarcare a bordo della nave,  richieste  dagli  Stati  nei  quali  le
guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonche'  quelli  nelle  cui  acque
interne la  nave  programmi  di  passare,  affinche'  il  transito  e
l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale. 
  2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque  tenuti
all'invio con congruo anticipo alle autorita' competenti degli  Stati
nelle  cui  acque  interne  la  nave  programmi  di  passare  di  una
comunicazione nella quale siano indicati: 
    il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi  del
presente decreto; 
    la rotta prevista nelle acque interne dello Stato. 
  3. Copia delle comunicazioni inviate andra'  custodita,  presso  la
sede dell'armatore,  con  le  modalita'  previste  per  la  tenuta  e
conservazione dei Libri di bordo. 
  4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresi'  tenuti
a comunicare al Comando in capo della  squadra  navale  della  Marina
Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo  delle  Capitanerie
di  porto,  al  Ministero  degli  affari  esteri  -  Unita'  per   le
autorizzazioni   dei   materiali    d'armamento    (UAMA),    nonche'
all'autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente,  con
congruo  anticipo,  i  movimenti  previsti  negli   spazi   marittimi
individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici
di transito e i porti di sosta, nonche' il numero  di  armi,  con  le
relative  descrizioni,  e  di  guardie  giurate  imbarcate,  la  loro
nazionalita' e ogni altro elemento utile, al fine di  consentire  una
piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.