Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per: 
    a) decreto-legge:  il  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e
successive  modificazioni,  recante  "Proroga  degli  interventi   di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  forze
armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e
1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  Unite.
Misure urgenti antipirateria"; 
    b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni; 
    c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge,  recante  individuazione  degli  spazi
marittimi internazionali a  rischio  di  pirateria,  nell'ambito  dei
quali  puo'  essere  previsto  l'imbarco  dei  Nuclei   militari   di
protezione (NMP); 
    d) guardie giurate: il  personale,  autorizzato  ai  sensi  degli
articoli 133, 134 e 138 del  T.U.L.P.S.,  che  svolge  i  servizi  di
protezione di cui al comma 4 del decreto-legge; 
    e)  navi:  navi  mercantili  battenti   bandiera   italiana   che
transitano  nelle  acque  internazionali  individuate   dal   decreto
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge; 
    f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili,
nonche' delle merci e dei valori sulle stesse  trasportati,  battenti
bandiera  italiana   espletati   da   guardie   giurate,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo  dell'art.  5,  commi  1,  4  e  5,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 133,  134  e  138,
          del citato Regio decreto n. 773 del 1931: 
              «Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi
          e i privati  possono  destinare  guardie  particolari  alla
          vigilanza o custodia delle  loro  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari. 
              Possono  anche,  con  l'autorizzazione  del   prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». 
              «Art. 134. Senza licenza del  prefetto  e'  vietato  ad
          enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
          proprieta'  mobiliari  od   immobiliari   e   di   eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati. 
              Salvo il disposto dell'art. 11,  la  licenza  non  puo'
          essere  conceduta  alle  persone   che   non   abbiano   la
          cittadinanza  italiana   ovvero   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo. 
              I cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono  conseguire  la  licenza  per  prestare  opera   di
          vigilanza o custodia di beni mobiliari o  immobiliari  alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani. 
              Il  regolamento  di  esecuzione  individua  gli   altri
          soggetti, ivi compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti dei quali sono accertati  l'assenza  di  condanne
          per delitto non colposo  e  gli  altri  requisiti  previsti
          dall'articolo  11  del  presente   testo   unico,   nonche'
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano  un  esercizio  di  pubbliche  funzioni   o   una
          menomazione della liberta' individuale.». 
              «Art. 138. Le guardie particolari  devono  possedere  i
          requisiti seguenti: 
                1° essere cittadino italiano o di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                2°  avere  raggiunto  la  maggiore  eta'   ed   avere
          adempiuto agli obblighi di leva; 
                3° sapere leggere e scrivere; 
                4° non avere riportato condanna per delitto; 
                5° essere  persona  di  ottima  condotta  politica  e
          morale; 
                6° essere munito della carta di identita'; 
                7°  essere  iscritto  alla  cassa   nazionale   delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro. 
              Il  Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,   da
          adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, sentite le  regioni,
          provvede   all'individuazione    dei    requisiti    minimi
          professionali e di  formazione  delle  guardie  particolari
          giurate. 
              La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata  dal  prefetto.  Con   l'approvazione,   che   ha
          validita' biennale, il prefetto rilascia  altresi',  se  ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata. 
              Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a   guardia
          particolare giurata di  cittadini  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo svolgimento della medesima attivita'.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. 
              Le guardie  particolari  giurate,  cittadini  di  Stati
          membri dell'Unione europea, possono conseguire  la  licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione, di cui al decreto  del  Ministro
          dell'interno  30  ottobre  1996,  n.  635.  Si   osservano,
          altresi', le disposizioni  degli  articoli  71  e  256  del
          regolamento di esecuzione del presente testo unico. 
              Salvo  quanto   diversamente   previsto,   le   guardie
          particolari  giurate  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili  cui  sono
          destinate  rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di   un
          pubblico servizio.».