Art. 3 
 
 
            Servizi di protezione del naviglio mercantile 
 
  1. Nei casi in cui  il  Ministero  della  difesa  abbia  reso  noto
all'armatore che non e' previsto l'impiego  dei  Nuclei  militari  di
protezione, possono essere  svolti  da  guardie  giurate,  dipendenti
direttamente  dagli  armatori,  ai  sensi   dell'articolo   133   del
T.U.L.P.S.,  ovvero  dipendenti  da  istituti  di  vigilanza  privata
autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i  servizi  di
protezione delle merci e dei valori  sulle  navi  mercantili  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge. 
  2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie
giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione,  devono
essere in possesso dei  seguenti  requisiti,  in  aggiunta  a  quelli
previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.: 
    a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze  armate,
anche come volontari, con esclusione dei militari di leva; 
    b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui  all'articolo  6
del decreto del Ministro dell'interno  15  settembre  2009,  n.  154,
adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge  27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n.155; 
    c) avere superato un corso di addestramento specifico, con  oneri
a carico dei  destinatari,  coordinato  dal  Ministero  dell'interno,
avvalendosi della collaborazione del Ministero  della  difesa  e  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Il  Ministero  della
difesa curera', in particolare, l'addestramento  nelle  procedure  di
sicurezza a bordo nave, nonche' la formazione e l'addestramento nelle
procedure di comunicazione necessarie  per  operare  nello  specifico
contesto, rilasciando attestato di superamento del corso; 
    d)  essere  in  possesso  di  porto  di  arma  lunga  per  difesa
personale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento  v.  nelle
          note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  5,  commi  1  e  5,   del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009: 
              «Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I  soggetti
          autorizzati  allo  svolgimento  dei  servizi  di  sicurezza
          sussidiaria di cui al presente  decreto  devono  provvedere
          all'addestramento del personale  addetto  ai  controlli  di
          sicurezza, il cui  contingente  deve  essere  numericamente
          adeguato alle specifiche esigenze,  organizzando  specifici
          corsi   teorico-pratici,   anche   per   il   tramite    di
          organizzazioni  esterne.  La  durata  di  tali   corsi   e'
          commisurata  alle  mansioni  alle  quali   l'addetto   alla
          sicurezza sara' adibito. 
              2.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  provvede  a  definire  i  programmi  di
          addestramento del personale, differenziati a seconda  delle
          mansioni alle  quali  il  personale  sara'  adibito.  Detti
          programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti: 
                a) normativa nazionale ed internazionale  in  materia
          di sicurezza degli impianti e  dei  trasporti  marittimi  e
          ferroviari; 
                b) principi in materia di  legislazione  di  pubblica
          sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
          armi  e  degli  esplosivi,  delle  funzioni   di   pubblica
          sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e  le
          funzioni della polizia di frontiera. 
              3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione
          dell'impiego, si rivolgono: 
                a) al personale con mansioni di direttore tecnico; 
                b) al personale addetto ai servizi di controllo e  di
          sicurezza; 
                c) al  personale  addetto  a  compiti  esclusivamente
          tecnici. 
              4.  L'accertamento  dei  requisiti  addestrativi  degli
          addetti ai controlli di  sicurezza  e'  effettuato,  previa
          richiesta  dei  soggetti  autorizzati,  da   una   apposita
          commissione   nominata   dal   prefetto   competente    per
          territorio,  presieduta  da  un  funzionario  di   pubblica
          sicurezza designato dal questore e composta da: 
                a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di
          controllo di sicurezza, quali i controlli  radiogeni,  EDS,
          EDDS,  rilevatori  di  vapori  e  particellari,  camere  di
          decompressione, metal-detector fissi e portatili; 
                b) un componente esperto di una lingua straniera; 
                c) un componente designato dal dirigente o comandante
          dello scalo ferroviario o marittimo; 
                d)  un   componente   del   competente   ufficio   di
          specialita' della Polizia di Stato; 
                e)  un  componente  designato  dal  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  gli   aspetti   di
          specifico interesse. 
              5. Le prove d'esame consistono: 
                a) in un colloquio sulle  materie  del  programma  di
          formazione e sulla conoscenza della lingua straniera; 
                b) in una prova pratica finalizzata  all'accertamento
          del corretto utilizzo delle apparecchiature e  delle  altre
          tecniche  in  relazione  alle  mansioni  di  sicurezza  che
          ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.». 
              - Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
          premesse.