Art. 4 Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione 1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.