Art. 4 
 
 
Caratteristiche  delle  navi  per  lo  svolgimento  dei  servizi   di
                             protezione 
 
  1. I servizi di protezione possono essere svolti  esclusivamente  a
bordo di navi  mercantili  predisposte  per  la  difesa  da  atti  di
pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5,  comma  5,
del decreto-legge. 
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi  mercantili  devono
essere predisposte per la custodia di armi  per  lo  svolgimento  dei
servizi di protezione ed essere dotate  di  appositi  armadi  per  la
custodia delle armi con le caratteristiche indicate  all'articolo  6,
comma 3, del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge  n.
          107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.