Art. 5 Condizioni e modalita' per lo svolgimento dei servizi 1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalita' per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto. 2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni: a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d), non inferiore a quattro. Il numero deve altresi' essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario; b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui e' affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare; c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria; d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale; e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalita' delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.
Note all'art. 5: - L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi. - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale: «Art. 52. (Difesa legittima) - Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumita'; b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.». - Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 2.