Art. 5 
 
 
        Condizioni e modalita' per lo svolgimento dei servizi 
 
  1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi  dell'allegato
D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per
quanto applicabile, approvato dal Questore  della  provincia  ove  ha
sede l'istituto di vigilanza privata ovvero,  qualora  si  tratti  di
guardie  giurate  dipendenti  direttamente  dagli   armatori,   della
provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le  modalita'  per
lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal
presente decreto. 
  2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto  delle  seguenti
prescrizioni: 
    a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo  delle  navi
deve essere sempre adeguato in rapporto alle  esigenze  di  difesa  e
rapportato  alla  tipologia  di  nave,  alle  merci  ed   ai   valori
trasportati  ed  al  numero  ed  alla  tipologia   dei   sistemi   di
autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,
del decreto-legge e  comunque,  tenuto  conto  anche  dei  limiti  di
utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d), non inferiore  a
quattro. Il  numero  deve  altresi'  essere  idoneo  a  garantire  il
rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo,
lavoro straordinario; 
    b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve
essere nominato un  responsabile,  individuato  tra  le  guardie  con
maggior esperienza, cui e' affidata  l'organizzazione  operativa  del
nucleo stesso, nel rispetto di quanto  previsto  dal  regolamento  di
servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo
stesso si deve sempre rapportare; 
    c)  contenere  esplicito  rinvio  al  decreto  dirigenziale   del
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia
Costiera,   relativamente    alla    disciplina    delle    procedure
tecnico-amministrative in  materia  di  sicurezza  della  navigazione
(safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle
misure antipirateria; 
    d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del
diritto di difesa legittima, ai sensi  dell'articolo  52  del  codice
penale; 
    e) nel caso in cui le guardie  giurate  s'imbarcano  direttamente
nei porti degli Stati confinanti con le  aree  a  rischio  pirateria,
l'istituto  di  vigilanza,  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo   134
T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui  all'articolo  133
del medesimo Testo  Unico,  comunica  al  Questore,  che  approva  il
regolamento di servizio, le generalita'  delle  guardie  giurate  che
debbono svolgere il servizio, la  nave  sulla  quale  opereranno,  la
durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie. 
 
          Note all'art. 5: 
              - L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1°
          dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle  note  alle
          premesse), concerne  i  requisiti  operativi  minimi  degli
          istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi. 
              - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge  n.
          107 del 2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale: 
              «Art. 52. (Difesa legittima) - Non e' punibile  chi  ha
          commesso  il  fatto,  per  esservi  stato  costretto  dalla
          necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
          il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre  che  la
          difesa sia proporzionata all'offesa. 
              Nei casi previsti dall'articolo 614,  primo  e  secondo
          comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al  primo
          comma  del  presente  articolo  se  taluno   legittimamente
          presente  in  uno  dei  luoghi  ivi  indicati  usa  un'arma
          legittimamente detenuta o altro mezzo  idoneo  al  fine  di
          difendere: 
                a) la propria o la altrui incolumita'; 
                b)  i  beni  propri  o  altrui,  quando  non  vi   e'
          desistenza e vi e' pericolo d'aggressione. 
              La disposizione di cui  al  secondo  comma  si  applica
          anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno  di
          ogni  altro  luogo  ove   venga   esercitata   un'attivita'
          commerciale, professionale o imprenditoriale.». 
              - Per il testo degli articoli  133  e  134  del  citato
          Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note  all'art.
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