Art. 6 
 
 
                              Armamento 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge,
relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla  cessione
in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a
bordo  delle  navi,  e'  rilasciata  all'armatore   o   ad   un   suo
rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai
sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai  sensi
dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui  all'articolo
8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando  la  sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge. 
  2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di  protezione
ed esclusivamente entro i limiti  delle  acque  internazionali  nelle
aree a rischio di pirateria individuate dal  decreto  Ministro  della
difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonche' quelle in
dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al  comma
1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo  delle
armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate,  si  applica
la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed
esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38,
42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. 
  3. Le armi di cui al comma 1, consentite  per  lo  svolgimento  dei
servizi  di  protezione,   sono   esclusivamente   quelle   portatili
individuali, anche a funzionamento  automatico,  di  calibro  pari  o
inferiore a 308  Win.  (7,62  x  51  mm),  imbarcate  sul  territorio
nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono
confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate  dal  decreto
Ministro della  difesa,  scariche  e  custodite  in  appositi  armadi
metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni,  chiusi
con serratura di sicurezza tipo  cassaforte,  la  cui  chiave  e'  in
possesso del comandante  della  nave,  collocati  in  appositi  spazi
protetti. Le armi  ed  il  relativo  munizionamento  dovranno  essere
inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma
6 del Codice della navigazione, nonche' nell'elenco degli attrezzi ed
altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle  vigenti
norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro
primo - Inventario di bordo,  come  previsto  dall'articolo  174  del
medesimo Codice. 
  4.  Le  medesime  armi  ed  il  relativo  munizionamento,  detenute
dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo
7, debbono essere trasportate e scortate  fino  al  luogo  d'imbarco,
nonche' dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi
dell'articolo  256-bis,  comma  2,  lettera   b),   del   Regolamento
d'esecuzione del T.U.L.P.S.,  fermi  restando  gli  obblighi  di  cui
all'articolo  193,  comma  2,  del  Codice  della  navigazione.   Del
trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi  dell'articolo
34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo  Testo
unico, ovvero al Prefetto, per le armi di  cui  all'articolo  28  del
T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire speciali  condizioni  per
il  trasporto,   nonche'   alle   Autorita'   Marittime   nella   cui
giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco. 
  5.  L'utilizzo  delle  armi  di  cui  al  comma  2,  negli   ambiti
individuati dal decreto Ministro della difesa, e'  disposto,  per  le
finalita' di protezione del naviglio, dal Comandante della  nave  che
dovra' consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati  al  Ship
Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo,  che  a
sua volta provvedera' alla consegna delle armi alle  guardie  giurate
in servizio, previa annotazione  nell'apposito  registro  di  cui  al
comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1,
e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto  Ministro
della difesa, le stesse, salvo  situazioni  eccezionali  di  pericolo
valutate dal Comandante della nave,  andranno  riposte  negli  armadi
blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso. 
  6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al
numero delle guardie giurate in servizio, piu'  due  di  riserva.  Il
relativo  munizionamento  non   deve   eccedere   la   quantita'   di
millecinquecento cartucce per arma. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge  n.
          107 del 2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34,  38  e
          42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931: 
              «Art. 28 - Oltre i casi preveduti  dal  codice  penale,
          sono  proibite   la   fabbricazione,   l'assemblaggio,   la
          raccolta, la detenzione e la  vendita,  senza  licenza  del
          Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
          analoghe, nazionali o straniere, o di  parti  di  esse,  di
          munizioni,  di  uniformi  militari  o  di   altri   oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  forze
          armate  nazionali  o   straniere.   Con   la   licenza   di
          fabbricazione  sono  consentite  le  attivita'  commerciali
          connesse e la riparazione delle armi prodotte. 
              La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione  e
          l'esportazione delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato.
          La validita' della licenza e' di 2 anni. 
              Per il trasporto delle armi stesse  nell'interno  dello
          Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. 
              Il contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.». 
              «Art. 31 - Salvo quanto e'  disposto  per  le  armi  da
          guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre  armi,
          assemblarle,  introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne
          raccolta per ragioni di commercio o di industria,  o  porle
          comunque in vendita, senza licenza del questore. 
              La licenza e' necessaria anche per le collezioni  delle
          armi artistiche, rare od antiche. 
              Salvo quanto previsto per la  collezione  di  armi,  la
          validita' della licenza e' di 3 anni.». 
              «Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante  di  armi  e
          chi esercita l'industria della riparazione delle  armi  non
          puo' trasportarle fuori del proprio  negozio  od  opificio,
          senza   preventivo   avviso   all'autorita'   di   pubblica
          sicurezza. 
              L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che,  per
          qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno  dello
          Stato.». 
              «Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
          all' articolo 1-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,  munizioni  finite  o
          materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
          entro le 72 ore successive  alla  acquisizione  della  loro
          materiale disponibilita', all'ufficio  locale  di  pubblica
          sicurezza  o,  quando  questo  manchi,  al  locale  comando
          dell'Arma dei carabinieri, ovvero  per  via  telematica  al
          sistema informatico di cui  all'  articolo  3  del  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n.  8,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
              Sono esenti dall'obbligo della denuncia: 
                a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno  e  le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo; 
                b) i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche; 
                c) le persone che per  la  loro  qualita'  permanente
          hanno diritto ad  andare  armate,  limitatamente  pero'  al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite. 
              L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'   di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo  anche  nei  casi   contemplati   dal   capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. 
              Chiunque detiene le armi di cui al primo  comma,  senza
          essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi,  deve
          presentare ogni sei anni la certificazione  medica  di  cui
          all'articolo 35, comma  7.  La  mancata  presentazione  del
          certificato medico  autorizza  il  prefetto  a  vietare  la
          detenzione delle armi denunciate,  ai  sensi  dell'articolo
          39. 
              La denuncia di detenzione di cui al  primo  comma  deve
          essere  ripresentata  ogni   qual   volta   il   possessore
          trasferisca l'arma in un luogo diverso da  quello  indicato
          nella precedente denuncia. 
              Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
          custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.». 
              «Art. 42 - Il Questore ha facolta' di dare licenza  per
          porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha  facolta'  di
          concedere,  in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati la cui lama non abbia  una  lunghezza  inferiore  a
          centimetri  65.  La  licenza,  la  cui   durata   non   sia
          diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale. 
              Il provvedimento con cui viene rilasciata  una  licenza
          di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve  essere
          comunicato,  a   cura   dell'interessato,   ai   conviventi
          maggiorenni,  anche  diversi  dai  familiari,  compreso  il
          convivente  more  uxorio,  individuati  dal  regolamento  e
          indicati dallo stesso  interessato  all'atto  dell'istanza,
          secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.  In
          caso di violazione degli obblighi  previsti  in  attuazione
          del presente comma, si applica la  sanzione  amministrativa
          da  2.000  euro  a  10.000  euro.  Puo'  essere   disposta,
          altresi', la revoca della licenza o  del  nulla  osta  alla
          detenzione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata
          legge n. 110 del 1975: 
              «Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
          di polizia in materia di armi) -  La  richiesta  intesa  ad
          ottenere il nulla osta per  l'acquisto  o  la  cessione  di
          armi, ai sensi dell'articolo 35,  terzo  comma,  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.
          773, modificato con decreto  legge  22  novembre  1956,  n.
          1274, convertito nella legge 22  dicembre  1956,  n.  1452,
          deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. 
              La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  richiesta   anche   per
          l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. 
              Il rilascio delle autorizzazioni per la  fabbricazione,
          la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione  di
          armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti  dagli
          artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37,
          R.D. 6 maggio 1940, n. 635,  e  dalla  presente  legge,  e'
          subordinato all'accertamento della  capacita'  tecnica  del
          richiedente.     L'accertamento     non     occorre     per
          l'autorizzazione alla collezione. 
              Ai  fini  dell'accertamento  della  capacita'  tecnica,
          l'interessato  deve  sostenere  apposito  esame  presso  la
          commissione di cui all'articolo 49 del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da
          un esperto designato  dal  Ministero  della  difesa  quando
          l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
          l'attivita' di fabbricazione, riparazione  o  commercio  di
          armi. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          altresi'  alle   persone   che   rappresentano,   a   norma
          dell'articolo  8  del  citato  testo  unico,  il   titolare
          dell'autorizzazione di polizia. 
              Coloro   che   nei   dieci   anni   antecedenti    alla
          presentazione della prima istanza hanno  prestato  servizio
          militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello
          Stato ovvero abbiano appartenuto  ai  ruoli  del  personale
          civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o
          che esibiscano certificato d'idoneita'  al  maneggio  delle
          armi rilasciato dalla competente sezione della  Federazione
          del   tiro   a   segno    nazionale    devono    sottoporsi
          all'accertamento tecnico  soltanto  per  l'esercizio  delle
          attivita' di  fabbricazione,  riparazione  o  commercio  di
          armi. 
              L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto
          per l'acquisto e il porto di armi da parte  di  coloro  che
          siano autorizzati per legge. 
              La capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di
          coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della  presente
          legge,  abbiano  gia'  ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero
          abbiano adempiuto agli obblighi previsti in  materia  dalle
          disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 . 
              Coloro che esercitano l'industria di riparazione  delle
          armi  devono  richiedere  alla  competente   autorita'   di
          pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo  comma  del
          presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
          dall'entrata in vigore della legge.». 
              - L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica  sicurezza
          18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato. 
              «Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni  di
          polizia in  materia  di  armi)  -  Oltre  quanto  stabilito
          dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza  18
          giugno 1931,  n.  773  ,  e  successive  modificazioni,  le
          autorizzazioni di polizia prescritte per la  fabbricazione,
          la raccolta, il commercio, l'importazione,  l'esportazione,
          la collezione, il deposito, la riparazione e  il  trasporto
          di armi di qualsiasi tipo  non  possono  essere  rilasciate
          alle persone  che  si  trovino  nelle  condizioni  indicate
          nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il  rilascio  di
          tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
          richiedere   agli   interessati   la   presentazione    del
          certificato  di  cui  al  quarto  comma  dell'art.  35  del
          predetto  T.U.  modificato  con decreto-legge  22  novembre
          1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n.
          1452. 
              Ferme restando le disposizioni  contenute  nell'art.  8
          della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le  autorizzazioni  di
          cui al primo comma non possono essere rilasciate  a  coloro
          che siano sottoposti ad una  delle  misure  di  prevenzione
          previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  58  del  citato  Regio
          decreto n. 635 del 1940: 
              «Art. 58 - La denuncia e' fatta  nelle  forme  indicate
          dall'art. 15 del  presente  regolamento  e  deve  contenere
          indicazioni precise circa le  caratteristiche  delle  armi,
          delle munizioni e delle materie esplodenti; con  le  stesse
          forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione  nella
          specie e nella quantita'. 
              Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche. 
              In caso di trasferimento del  detto  materiale  da  una
          localita' all'altra  del  regno,  salvo  l'obbligo  di  cui
          all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore  deve
          ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge,  nella
          localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato. 
              Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre
          armi di cui e' in possesso e  il  luogo  dove  si  trovano,
          anche se sono state precedentemente denunciate.». 
              - Per il testo dell'art. 256-bis, comma 2, lett b), del
          citato Regio decreto n. 635 del 1940, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6,  174
          e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942: 
              «Art. 170 (Contenuto del  ruolo  di  equipaggio)  -  Il
          ruolo di equipaggio deve contenere: 
              (Omissis). 
                6. la descrizione delle armi  e  delle  munizioni  in
          dotazione della nave.». 
              «Art.  174   (Contenuto   del   giornale   nautico)   -
          Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e  gli
          altri oggetti di corredo e di armamento della nave. 
              Sul giornale generale e di contabilita'  sono  annotate
          le entrate e le spese riguardanti la nave  e  l'equipaggio,
          gli adempimenti prescritti dalle leggi  e  dai  regolamenti
          per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
          reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
          testamenti ricevuti nonche' gli  atti  e  processi  verbali
          compilati dal comandante nell'esercizio delle  funzioni  di
          ufficiale di stato civile, le deliberazioni  prese  per  la
          salvezza  della  nave  ed   in   genere   gli   avvenimenti
          straordinari verificatisi  durante  il  viaggio,  le  altre
          indicazioni previste dal regolamento. 
              Sul giornale di  navigazione  sono  annotati  la  rotta
          seguita   e   il   cammino   percorso,   le    osservazioni
          meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in
          genere tutti i fatti inerenti alla navigazione. 
              Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli
          sbarchi delle  merci,  con  la  indicazione  della  natura,
          qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
          marche  dei  colli,  della  rispettiva  collocazione  nelle
          stive, della data e del luogo di  carico  e  del  luogo  di
          destinazione, del nome  del  caricatore  e  di  quello  del
          destinatario, della data e del luogo di riconsegna. 
              Sul giornale di  pesca  sono  annotati  la  profondita'
          delle  acque  dove  si  effettua  la  pesca,  la  quantita'
          complessiva del pesce pescato, le specie  di  questo  e  la
          prevalenza  tra  le  medesime,  e  in  genere  ogni   altra
          indicazione relativa alla pesca.». 
              «Art. 193 (Carico di armi e munizioni da  guerra  o  di
          gas tossici) - (Omissis). 
              L'imbarco di armi e munizioni per  uso  della  nave  e'
          sottoposto all'autorizzazione del comandante  del  porto  o
          dell'autorita' consolare.».