Art. 7 Deposito delle armi nel territorio nazionale 1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalita' previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore puo' nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilita' del deposito. 2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresi' di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza; b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza; c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale. 3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalita' di custodia. 4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito. 5. Il deposito e' dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro. 6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi e' consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1. 7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza. 8. L'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 5, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del citato Regio decreto n. 773 del 1931: «Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.». «Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).». «Art. 47 - Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.». - Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.