Art. 7 
 
 
            Deposito delle armi nel territorio nazionale 
 
  1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo  5-bis  del
decreto-legge, qualora detenga armi  sul  territorio  nazionale  deve
utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo
6, comma 1, con le modalita' previste dal presente articolo. Ai sensi
degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S.,  l'armatore  puo'  nominare  un
proprio rappresentante cui affidare la responsabilita' del deposito. 
  2. Il deposito nel quale devono essere custodite  le  armi  di  cui
all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche: 
    a) essere sistemato in locali interni  all'edificio,  ubicati  in
modo da consentire il controllo degli accessi, e deve  essere  munito
di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato  di
inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresi' di
adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza; 
    b) le porte devono essere munite  di  finestrelle  con  cristalli
blindati  o  grata  per  i  controlli  dall'esterno;  l'impianto   di
illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione  ed
essere  corredato  di   interruttore   esterno   e   dispositivi   di
illuminazione d'emergenza; 
    c)  le  attrezzature  e  le  misure  antincendio,  conformi  alle
prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate  all'interno  ed
all'esterno del locale. 
  3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi  armadi
metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza  tipo
cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del  Prefetto,  ai
sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le  modalita'
di custodia. 
  4. Le chiavi  d'accesso  ai  locali  del  deposito  e  agli  armadi
metallici, in cui  sono  custodite  le  armi  e  le  munizioni,  sono
conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile
del deposito che ne risponde. Fuori  dell'orario  di  apertura  degli
uffici, dette chiavi sono custodite in una  cassaforte,  in  apposito
contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui  chiavi  sono
custodite dal responsabile del deposito. 
  5. Il deposito e' dotato di registro di carico delle armi  e  delle
munizioni,  con  pagine  numerate.  I  movimenti  di  prelevamento  o
versamento  delle  armi  e  munizioni  devono  essere  annotati   sul
registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta
del registro. 
  6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi e' consentito
all'armatore  e  al  responsabile  del  deposito  e,  per  il   tempo
strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile
del  deposito,  alle  guardie  giurate  addette  ai  servizi  di  cui
all'articolo 2, comma 1. 
  7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel  locale
del deposito e nel  locale  antistante  devono  essere  affisse,  ben
visibili,  le  prescrizioni  di  sicurezza.  Deve,  comunque,  essere
presente un contenitore  per  lo  scarico  armi,  al  fine  di  poter
effettuare la verifica di sicurezza. 
  8. L'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del
T.U.L.P.S., ha facolta' di eseguire, quando  lo  ritenga  necessario,
verifiche  di  controllo  e  di  adottare  le  prescrizioni  ritenute
opportune  ai  fini  della  tutela  dell'ordine,  della  sicurezza  e
dell'incolumita' pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 5,  comma  5-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 107 del 2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8,  32  e  47  del
          citato Regio decreto n. 773 del 1931: 
              «Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono  personali:
          non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo  a
          rapporti di  rappresentanza,  salvi  i  casi  espressamente
          preveduti dalla legge. 
              Nei  casi  in  cui  e'  consentita  la   rappresentanza
          nell'esercizio  di  una  autorizzazione  di   polizia,   il
          rappresentante deve possedere  i  requisiti  necessari  per
          conseguire  l'autorizzazione  e   ottenere   l'approvazione
          dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  ha  conceduta
          l'autorizzazione.». 
              «Art. 32 - Le licenze di cui agli artt.  28  e  31  non
          possono  essere  concedute  a  chi  non  puo'   validamente
          obbligarsi  e  sono  valide  esclusivamente  per  i  locali
          indicati nelle licenze stesse. 
              Puo' essere consentito  di  condurre  la  fabbrica,  il
          deposito, il magazzino di  vendita  di  armi,  a  mezzo  di
          rappresentante. 
              La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o
          antiche e' permanente. Debbono tuttavia  essere  denunciati
          al Questore i cambiamenti sostanziali  della  collezione  o
          del luogo del deposito. Il  contravventore  e'  punito  con
          l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).». 
              «Art. 47  -  Senza  licenza  del  Prefetto  e'  vietato
          fabbricare,  tenere  in  deposito,  vendere  o  trasportare
          polveri piriche o  qualsiasi  altro  esplosivo  diverso  da
          quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
          artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e  sostanze
          atte  alla  composizione  o   fabbricazione   di   prodotti
          esplodenti. 
              E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
          in deposito, vendere o trasportare  polveri  senza  fumo  a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina.». 
              - Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n.
          773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.