Art. 8 
 
 
Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti  con  le
                      aree a rischio pirateria 
 
  1. Con  la  medesima  autorizzazione  di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, l'armatore o  un  suo  rappresentante  puo'  essere
autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi  direttamente  nei  porti
degli Stati confinanti con le aree a  rischio  pirateria  individuate
dal decreto Ministro della difesa, nel  rispetto  della  legislazione
vigente negli Stati stessi. 
  2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve
produrre istanza - a seconda della  tipologia  di  armi  che  intende
utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede
la societa' di armamento, utilizzando  la  modulistica  appositamente
predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica
sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero  e  la  tipologia
delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed  i  luoghi  di
imbarco e sbarco delle armi, nonche' la documentazione, ove  prevista
dallo Stato, attestante la consegna delle armi  nello  Stato  ove  le
stesse vengono sbarcate.