Art. 9 
 
 
     Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate 
 
  1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti  sotto  la
direzione del Comandante della nave, in relazione a  quanto  previsto
dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli  articoli
8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187,  295,
          297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942: 
              «Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri  del
          comandante). - I poteri, i doveri  e  le  attribuzioni  del
          comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla
          legge nazionale della nave o dell'aeromobile.». 
              «Art.  186  (Autorita'  del  comandante).  -  Tutte  le
          persone che si trovano a bordo sono soggette  all'autorita'
          del comandante della nave.». 
              «Art.  187  (Disciplina  di  bordo).  -  I   componenti
          dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai  superiori  e
          uniformarsi alle loro  istruzioni  per  il  servizio  e  la
          disciplina di bordo. 
              Contro i provvedimenti del comandante  della  nave  che
          concernono l'esercizio della loro attivita',  i  componenti
          dell'equipaggio possono presentare  reclamo  al  comandante
          del porto o all'autorita' consolare;  il  comandante  della
          nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo  si
          presenti  alle  predette  autorita',  salvo   che   urgenti
          esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
          dell'equipaggio a bordo. 
              Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio  di  navi
          addette ai servizi pubblici di  linea  o  di  rimorchio  in
          navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite
          da leggi e regolamenti speciali.». 
              «Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza  e  poteri
          legali).- Al comandante  della  nave,  in  modo  esclusivo,
          spetta la direzione della manovra e della navigazione. 
              Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti  di
          tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita
          i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.». 
              «Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza).
          - Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la
          visita nei modi  previsti  dal  presente  codice,  deve  di
          persona accertarsi che la nave sia  idonea  al  viaggio  da
          intraprendere, bene armata ed equipaggiata.  Deve  altresi'
          accertarsi che la  nave  sia  convenientemente  caricata  e
          stivata.». 
              «Art.  302  (Provvedimenti  per   la   salvezza   della
          spedizione). - Se  nel  corso  del  viaggio  si  verificano
          eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante
          deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti  i  mezzi
          che sono a sua  immediata  disposizione  o  che  egli  puo'
          procurarsi  riparando  in  un  porto   ovvero   richiedendo
          l'assistenza di altre navi. 
              Se a tal  fine  e'  necessario  procurarsi  denaro,  il
          comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307. 
              Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti  della
          nave o del carico, egli  deve,  per  quanto  e'  possibile,
          procedere cominciando dalle  cose  di  minor  valore  e  da
          quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e  meno
          indispensabile la conservazione.».