Art. 19 
 
                     Messa all'asta delle quote 
 
  1. La messa all'asta  della  quantita'  di  quote  determinata  con
decisione della  Commissione  europea,  ai  sensi  dell'articolo  10,
paragrafo  2,  della  direttiva  2003/87/CE,  e'   disciplinata   dal
regolamento sulle aste. A  tale  fine  il  GSE  svolge  il  ruolo  di
responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle  aste  e
pone  in  essere  a  questo  scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate
a  consentire  alla  Piattaforma  d'Asta  di  trattenere  le  risorse
necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,  in  conformita'
al  citato  regolamento  e  agli  eventuali  indirizzi  e  norme  dei
Ministeri competenti. 
  2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un  apposito  conto
corrente   dedicato   "Trans-European   Automated   Real-time   Gross
Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i
proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su  un  apposito
conto  acceso  presso  la  Tesoreria  dello   Stato,   intestato   al
Dipartimento  del  tesoro,  dandone  contestuale   comunicazione   ai
ministeri interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese  di
investimento, con vincolo di  destinazione  in  quanto  derivante  da
obblighi comunitari, ai sensi  e  per  gli  effetti  della  direttiva
2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del  presente  comma  sono  sottoposte  a
gestione separata e non sono pignorabili. 
  3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2  si  provvede,
previa  verifica  dell'entita'   delle   quote   restituite   e   dei
corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di
cui al comma 1, con  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi  entro
il 31 maggio dell'anno successivo a  quello  di  effettuazione  delle
aste,  nella  misura  del  70  per  cento  a  favore  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del  30  per
cento a favore del Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che
lo  stesso  GSE   sostiene   in   qualita'   di   "responsabile   del
collocamento", in coerenza  con  il  regolamento  n.  1031/2011,  ivi
compresa la gestione del  conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai  sensi
del comma 6, lettera i). 
  5. Il 50 per cento dei proventi derivanti  dalle  singole  aste  e'
riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito  capitolo  di
spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111,  sino  alla
concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del  citato
decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto  di  cui
al citato comma 3 dell'articolo 2  verranno  liquidati  entro  l'anno
2015. Dall'anno  2016  detti  proventi  sono  riassegnati,  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per  cento  dei
proventi delle singole aste e' destinato alle seguenti attivita'  per
misure aggiuntive rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a
carico della finanza pubblica dalla normativa vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
  a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo
al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili
e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza
di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e  COP/MOP  4),  favorire
l'adattamento agli impatti dei  cambiamenti  climatici  e  finanziare
attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti  dimostrativi  volti
all'abbattimento delle emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti
climatici, compresa  la  partecipazione  alle  iniziative  realizzate
nell'ambito  del  Piano  strategico   europeo   per   le   tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
  b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di   rispettare
l'impegno comunitario di  utilizzare  il  20  per  cento  di  energia
rinnovabile  entro  il  2020  e  sviluppare  altre   tecnologie   che
contribuiscano alla transizione verso un'economia a  basse  emissioni
di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare  a  rispettare  l'impegno
comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento
per il 2020; 
  c)  favorire  misure  atte  ad  evitare  la  deforestazione  e   ad
accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in  via  di
sviluppo  che  avranno  ratificato   l'accordo   internazionale   sui
cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; 
  d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunita'; 
  e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico  ambientalmente
sicuri  di  CO2,  in  particolare  quello  emesso  dalle  centrali  a
combustibili fossili solidi e da una serie di settori e  sottosettori
industriali, anche nei Paesi terzi; 
  f) incoraggiare il passaggio a modalita' di  trasporto  pubblico  a
basse emissioni; 
  g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e
delle  tecnologie  pulite  nei  settori  disciplinati  dal   presente
decreto; 
  h) favorire misure intese ad aumentare  l'efficienza  energetica  e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per
affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
  i) coprire le spese  amministrative  connesse  al  sistema  per  lo
scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita'
istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai  costi  di
cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui  all'articolo
41. 
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e il Ministero dello  sviluppo  economico  presentano,  a  norma
della  decisione  n.  280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una
relazione sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
conformita' con il comma 5. 
  8.  Al   fine   di   consentire   alla   Commissione   europea   la
predisposizione della relazione sul  funzionamento  del  mercato  del
carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE,
il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione  europea  ogni
informazione pertinente almeno due mesi  prima  l'approvazione  della
citata relazione.  A  tale  fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'  richiedere
le  informazioni  necessarie  alla  Segreteria  tecnica  ed  al   GSE
relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per la direttiva 2003/87/CE si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la direttiva 2009/29/CE si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il regolamento (UE) n. 1031/2010 si veda nelle note
          alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 2 del decreto - legge 20  maggio
          2010, n. 72 (Misure urgenti per il differimento di  termini
          in materia  ambientale  e  di  autotrasporto,  nonche'  per
          l'assegnazione  di   quote   di   emissione   di   anidride
          carbonica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21  maggio
          2010, n. 117, cosi' recita : 
              "Art. 2. (Misure urgenti in  materia  di  emissioni  di
          anidride carbonica) 
              1.  Per  le  installazioni  sottoposte  alla  direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione  di
          anidride  carbonica  (CO2)  a  titolo  gratuito   a   causa
          dell'esaurimento della riserva per  i  nuovi  entranti,  il
          Comitato di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  4
          aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni,  determina
          il numero di quote di anidride carbonica (CO2) spettanti  a
          titolo gratuito agli  operatori  di  impianti  o  parti  di
          impianto,  riconosciuti  come  «nuovi  entranti»  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera   m),   del   decreto
          legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne  da'  comunicazione
          agli aventi diritto e all'Autorita' per l'energia elettrica
          ed il gas. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          definisce i crediti spettanti  agli  aventi  diritto  sulla
          base della quantita' di quote  comunicatale  ai  sensi  del
          comma 1 e con riferimento all'andamento  dei  prezzi  delle
          quote  sui  mercati  europei.  Le  partite  economiche   da
          rimborsare sono determinate entro il 31  marzo  di  ciascun
          anno, con riferimento alle quote di spettanza degli  aventi
          diritto  per  l'anno  solare  precedente.  Per   le   quote
          spettanti  ai  nuovi  entranti  per  il  2009,  le  partite
          economiche devono essere determinate entro 90 giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. I crediti di  cui  al  comma  2,  comprensivi  degli
          interessi maturati nella  misura  del  tasso  legale,  sono
          liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della
          vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo  10
          della citata direttiva 2003/87/CE,  come  sostituito  dalla
          direttiva  2009/29/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  23  aprile  2009,  entro  90  giorni   dal
          versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza
          elettrica e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. In attuazione del principio di  invarianza  degli
          oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi
          18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
          e successive modificazioni. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri   dello   sviluppo
          economico e dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare,  sono  stabilite  le  procedure  di   versamento
          all'entrata del bilancio dello  Stato  dei  proventi  della
          vendita all'asta delle quote  di  emissione  di  CO2  e  la
          successiva  riassegnazione,  per  le  attivita'   stabilite
          dall'articolo 10, paragrafo 3, della  direttiva  2003/87/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  ottobre
          2003,  come  sostituito  dall'articolo  1  della  direttiva
          2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sono stabilite le modalita' di rimborso  dei  crediti
          di cui al  comma  2,  anche  in  relazione  alle  effettive
          entrate.". 
              La legge 19 luglio 2010, n. 111 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
          recante misure urgenti per il differimento  di  termini  in
          materia  ambientale  e  di   autotrasporto,   nonche'   per
          l'assegnazione di quote di emissione di CO2) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167. 
              Il testo dell'articolo 25 del decreto legge 6  dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.
          284, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 25. (Riduzione del debito pubblico) 
              1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2,  comma
          4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  2010,   n.   111,
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del   mare   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' versata  all'entrata  del
          bilancio dello stato per  essere  destinata  al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato di cui  all'articolo  2,
          comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432 
              1-bis. Le somme non impegnate alla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto  per
          la realizzazione degli interventi necessari per la messa in
          sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di  cui
          all' articolo 2, comma 239, della legge 23  dicembre  2009,
          n.  191,  e  successive  modificazioni,  in   misura   pari
          all'importo di 2,5 milioni di  euro,  come  indicato  nella
          risoluzione approvata dalle  competenti  Commissioni  della
          Camera dei deputati il 2 agosto  2011,  sono  destinate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato  di  cui  all'
          articolo 44 del testo unico delle disposizioni  legislative
          e regolamentari in materia di debito pubblico,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
          n. 398.". 
              La legge 22  dicembre  2011,  n.  214  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2011,  n.
          300, S.O. 
              Il testo dell'articolo 2 della legge 27  ottobre  1993,
          n. 432 (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli
          di  Stato),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   2
          novembre 1993, n. 257, cosi' recita: 
              "Art. 2.(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato) 
              1. E' istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un  conto
          denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo le modalita'  previste  dalla  presente  legge,  la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 
              2. L'amministrazione del Fondo di cui  al  comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da   un
          Comitato consultivo composto: 
              a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; 
              b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
              c) dal Direttore generale delle entrate  del  Ministero
          delle finanze; 
              d) dal Direttore generale del territorio del  Ministero
          delle finanze. 
              3. Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente  al
          Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una  relazione
          sull'amministrazione del Fondo.". 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle  note  alle
          premesse.