Art. 26 Comunicazione della riduzione sostanziale di capacita' 1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacita' nel caso di una o piu' modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacita' installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attivita' la cui entita' comporta le seguenti conseguenze: a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; b) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attivita' considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche. 2. Entro 60 giorni dal momento in cui e' avvenuta una riduzione sostanziale di capacita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la riduzione sostanziale di capacita', il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalita' da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacita' e la capacita' installata del sottoimpianto dopo che questi e' stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacita', verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore. 3. Se un impianto e' stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacita' nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modalita' da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacita' e la capacita' installata del sottoimpianto dopo che questi e' stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacita', verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.