Art. 26 
 
       Comunicazione della riduzione sostanziale di capacita' 
 
  1. Si considera che un impianto  sia  stato  oggetto  di  riduzione
sostanziale della capacita' nel caso di una o piu' modifiche  fisiche
che determinano una riduzione sostanziale della capacita'  installata
iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di  attivita'  la  cui
entita' comporta le seguenti conseguenze: 
  a) ad una riduzione  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  alla
capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; 
  b) il sottoimpianto,  cui  le  modifiche  fisiche  si  riferiscono,
raggiunge un livello di  attivita'  considerevolmente  inferiore  che
comporta  ad  una  riduzione  di  assegnazione  al  sottoimpianto  in
questione  di  oltre  50.000   quote   di   emissioni   l'anno,   che
rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo  preliminare  di
quote  di  emissioni  assegnate  a   titolo   gratuito   per   questo
sottoimpianto prima delle modifiche. 
  2. Entro 60 giorni dal momento in cui  e'  avvenuta  una  riduzione
sostanziale di capacita'  e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre
dell'anno in cui e' avvenuta la riduzione sostanziale  di  capacita',
il gestore comunica al Comitato, nella forma e con  le  modalita'  da
esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacita' e la  capacita'
installata del sottoimpianto dopo che questi e' stato oggetto di  una
riduzione sostanziale di capacita',  verificate,  conformemente  alle
disposizioni sulle verifiche, da un verificatore. 
  3. Se un impianto e' stato oggetto di una riduzione sostanziale  di
capacita' nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011  e  la  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  il  relativo
gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella
forma e con le modalita' da esso stabilite, la riduzione  sostanziale
di capacita' e la capacita' installata  del  sottoimpianto  dopo  che
questi e' stato oggetto di una riduzione  sostanziale  di  capacita',
verificate, conformemente alle disposizioni sulle  verifiche,  da  un
verificatore.