Art. 27 
 
Misure a favore dei settori o  sottosettori  esposti  ad  un  rischio
elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 
 
  1. Il Comitato, sentiti  i  Ministeri  interessati,  puo'  avanzare
richiesta presso la Commissione europea di  integrazione  dell'elenco
dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un  rischio  elevato  di
rilocalizzazione  delle  emissioni  di  carbonio  determinato   dalla
Commissione europea, ai sensi  dell'articolo  10-bis,  paragrafo  13,
della  direttiva  2003/87/CE.  La  richiesta  e'  corredata  da   una
relazione  analitica  volta  a  dimostrare  che  il  settore   o   il
sottosettore in questione soddisfa  i  criteri  di  cui  all'articolo
10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dello sviluppo economico, puo' adottare,  nei  limiti  degli
stanziamenti assegnati, misure finanziarie a favore di settori  o  di
sottosettori  considerati   esposti   a   un   rischio   elevato   di
rilocalizzazione delle  emissioni  di  carbonio  a  causa  dei  costi
connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui  prezzi
dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi e  ove  tali
misure finanziarie siano conformi alle norme  sugli  aiuti  di  Stato
applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui parametri  di
riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2  per  unita'  di
produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per  un
dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo  di  energia
elettrica per unita' di  produzione  corrispondente  alle  tecnologie
disponibili piu' efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix
di produzione di energia elettrica in Europa. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 2, del decreto  -  legge  20
          maggio 2010, n. 72, si veda nelle note all'articolo 19. 
              Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note
          all'articolo 19.