Art. 30 
 
 Attivita' di attuazione congiunta e attivita' di meccanismo pulito 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita'
di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma  della
convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono  effettuate
in Paesi che abbiano firmato un trattato  di  adesione  con  l'Unione
europea, siano pienamente conformi all'acquis  comunitario,  comprese
le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione. 
  2.  Nel  caso  in  cui  sul  territorio  nazionale  siano  ospitate
attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare garantisce che non siano  rilasciate
ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di  gas  a
effetto serra  ottenute  nelle  attivita'  rientranti  nel  campo  di
applicazione del presente decreto legislativo. 
  3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare autorizzi entita' private o  pubbliche  a  partecipare  ad
attivita' di  attuazione  congiunta  e  ad  attivita'  di  meccanismo
pulito, garantisce che  detta  partecipazione  sia  coerente  con  le
relative linee guida, modalita' e procedure adottate  a  norma  della
convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto. 
  4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita'  di
meccanismo pulito per la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
capacita'  di  generazione  superiore  ai   20   MW,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in
sede di approvazione di tali  attivita'  di  progetto,  il  rispetto,
durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri  e  delle  linee  guida
internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione
finale del novembre 2000 della World Commission  on  Dams  intitolata
«Dams and Development. A new  Framework  for  Decision-Making»  o  di
quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare procede all'attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni
adottate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 11- ter, paragrafo
7, della direttiva 2003/87/CE.