Art. 37 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attivita' e gas 1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita' ed a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrita' ambientale del sistema comunitario e l'affidabilita' del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche' l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/29/CE. 2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.
Note all'art. 37: Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.