Art. 4 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1. E'  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di
seguito  Comitato.  Il  Comitato  ha   sede   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  che  ne
assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la  funzione  di  autorita'
nazionale competente. 
  3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta  nell'anno
precedente. 
  4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: 
  a) determinare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, l'elenco  degli
impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente  decreto
e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito; 
  b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
l'elenco  degli  impianti  e  le  quote   preliminari   eventualmente
assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a); 
  c) deliberare, ai sensi dell'articolo 21, comma  3,  l'assegnazione
finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di  cui  alla
lettera a); 
  d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti
ai sensi dell'articolo 22; 
  e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da
assegnare per il periodo di riferimento  a  ciascun  operatore  aereo
amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata  la  domanda
alla Commissione a norma dell'articolo 7, comma 3; 
  f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico  di
osservazioni sulle materie di cui alla lettera a); 
  g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di
cui all'articolo 13; 
  h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi
dell'articolo 16; 
  i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di
monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti; 
  l) rilasciare annualmente, ai sensi  dell'articolo  23,  una  parte
delle quote assegnate a titolo gratuito; 
  m) impartire disposizioni all'amministratore del  registro  di  cui
all'articolo 28; 
  n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica  e
di predisposizione del  relativo  attestato  conformemente  a  quanto
previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e  sulla
rendicontazione; 
  o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei  che
hanno violato gli obblighi di restituzione di quote  di  emissione  a
norma dell'articolo 32; 
  p) adottare eventuali disposizioni  interpretative  in  materia  di
monitoraggio  delle  emissioni,  sulla  base  dei  principi  di   cui
all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio
e sulla rendicontazione; 
  q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di
autorizzazione  ad  emettere  gas   ad   effetto   serra   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 2; 
  r) definire le modalita' per la  predisposizione  e  l'invio  della
dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla base dei contenuti minimi
di cui all'allegato V; 
  s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la tipologia e la quantita'
di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori
aerei possono utilizzare ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di
restituzione per il periodo 2013-2020; 
  t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione  di
cui all'articolo 11 e alla Commissione europea la  relazione  di  cui
all'articolo 40; 
  u) svolgere attivita' di  supporto  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare attraverso la  partecipazione,
con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni  del  Comitato
di cui all'articolo 23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre
riunioni   in   sede   comunitaria   o   internazionale   concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
  v)  stimare  le   emissioni   rilasciate   annualmente   ai   sensi
dell'articolo 34, comma 3; 
  z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori
aerei che interrompono l'attivita' conformemente a  quanto  stabilito
dai regolamenti sui registri; 
  aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto  serra  ai
sensi dell'articolo 17; 
  bb)  definire  i  contenuti  e  le  modalita'  per  l'invio   delle
informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'articolo
16, comma 1; 
  cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo  scambio
di informazioni di cui all'articolo 18; 
  dd) definire i contenuti e le modalita' per la comunicazione  della
cessazione di attivita' di  cui  all'articolo  24,  della  cessazione
parziale di attivita'  di  cui  all'articolo  25  e  della  riduzione
sostanziale di capacita' di cui all'articolo 26; 
  ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare  a  titolo
gratuito in caso di cessazione parziale o  riduzione  sostanziale  di
capacita' ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare  alla
Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare  il
quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4; 
  ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i contenuti e le modalita'
per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo  gratuito
da  parte  dei  gestori  degli  impianti  nuovi  entranti,   valutare
l'eleggibilita' della richiesta, determinare  il  quantitativo  annuo
preliminare di  quote  e  comunicare  il  medesimo  alla  Commissione
europea; 
  gg) avanzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, richiesta, presso
la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei
sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione  delle
emissioni di carbonio; 
  hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste  di  rilascio
di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni  di  gas
ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la  conformita'
rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in
merito al rilascio  e,  in  caso  di  accoglimento  della  richiesta,
rilasciare le quote o i crediti; 
  ii)  adottare  i  provvedimenti   necessari   per   assicurare   la
cancellazione delle quote; 
  ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a  gas  a  effetto
serra  che  non  figurano  all'allegato  I  conformemente  a   quanto
stabilito  all'articolo  37,  nonche'  richiedere  alla   Commissione
europea  l'adozione  di  un  regolamento  sul   monitoraggio   e   la
comunicazione delle emissioni per le  attivita'  e  i  gas  serra  in
oggetto; 
  mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di  impianti
di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38; 
  nn) dare attuazione a tutte  le  restanti  attivita'  previste  dal
presente decreto salvo diversamente indicato. 
  5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: 
  a)  promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai   meccanismi
flessibili del Protocollo di Kyoto; 
  b)  favorire  la  diffusione  dell'informazione,  la  promozione  e
l'orientamento con  riferimento  al  settore  privato  e  pubblico  a
livello nazionale; 
  c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete   diplomatica
italiana, i canali informativi  ed  operativi  per  fornire  adeguati
punti  di  riferimento  al  sistema  industriale  ed  imprenditoriale
italiano; 
  d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione  concertata  a
beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate  e  le  risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione  bilaterale  in
attuazione  di  accordi  intergovernativi  legati  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita'
progettuali per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione,  per
l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti,
per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione  dei
progetti,  per  la  semplificazione   dei   percorsi   amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'  funzionale  alla
facilitazione dei progetti JI e CDM; 
  f) supportare le aziende italiane nella  preparazione  di  progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo  sostenibile  del
Paese destinatario; 
  g)  valorizzare  il  potenziale  dei   vari   settori   tecnologico
industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la
riduzione delle emissioni. 
  6. Il Comitato di cui al  comma  1  e'  composto  da  un  Consiglio
direttivo e da una Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al
Consiglio  direttivo  e  non  ha  autonomia   decisionale,   se   non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. 
  7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono  trovarsi  in
situazione di conflitto  di  interesse  rispetto  alle  funzioni  del
Comitato stesso e  dichiarano  la  insussistenza  di  tale  conflitto
all'atto  dell'accettazione  della  nomina.  Essi   sono   tenuti   a
comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante,  ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di  tale
comunicazione  il  Ministero  o  l'ente  provvede  alla  sostituzione
dell'esperto. 
  8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri,  di  cui  tre
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, tre dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  tre,  con
funzioni consultive, rispettivamente, dal  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  dal  Ministro  per  le  politiche  europee  e  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Per  l'espletamento  dei
compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da  due
membri con funzioni consultive nominati  dal  Ministro  degli  affari
esteri. Per l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le  attivita'  di
trasporto aereo, di cui al capo III e V, il  Consiglio  direttivo  e'
integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  di  cui  due  appartenenti  all'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC). 
  9. I direttori generali delle competenti  direzioni  del  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto  permanenti
del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 
  10. La Segreteria  tecnica  e'  composta  da  ventitre'  membri  di
elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia
ambientale  e  nei  settori  interessati  dal  presente  decreto.  Il
coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri  sono  nominati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico,  due
membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due
membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 
  11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui  al  comma  1
sono definite in un apposito regolamento da  approvarsi  con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  regolamento
assicura la costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso
in relazione agli atti  e  alle  deliberazioni  che  lo  stesso  deve
adottare ai sensi del presente decreto. 
  12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente,  previo  un
tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole  della  maggioranza
dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti
interessati. 
  13. Il Comitato di cui al comma 1 puo' istituire, gruppi di  lavoro
ai quali possono partecipare esperti esterni  in  rappresentanza  dei
soggetti  operanti  in  ambito  economico,   sociale   e   ambientale
maggiormente rappresentativi. 
  14. Per le attivita' di cui al comma 5 il  Consiglio  direttivo  si
puo' avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso  il  GSE.  In
tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: 
  a) entro i primi trenta giorni di ogni anno,  un  piano  di  lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; 
  b) entro il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una  relazione  annuale
dell'attivita' svolta. 
  15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai  componenti  del
predetto Comitato e dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14  non
spetta alcun emolumento, compenso, ne'  rimborso  spese  a  qualsiasi
titolo dovuto. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la direttiva 2009/29/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.