Art. 12 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto
e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo  fino  a
20.000 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita',  in  conformita'  con  la  Risoluzione  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi
dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
successive integrazioni e modificazioni. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni  recate  da
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in  termini  di
maggiori  interessi  del  debito  pubblico  al  netto  degli  effetti
derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e
a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri  di
cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal
2015 al 2017, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
e 6,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a  2  milioni  di  euro
annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al  medesimo
Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro
annui per l'anno 2015, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    b) quanto a 559,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1,  2,
3 e 5; 
    c) quanto a 570,45 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  gli  importi  indicati
nell'Allegato 1 al presente decreto. 
  Dalla riduzione sono esclusi gli  stanziamenti  relativi  al  Fondo
sviluppo e coesione. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma  3,  lettera  b).
Nelle more del monitoraggio,  e'  accantonato  e  reso  indisponibile
l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con  le  modalita'
di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli  esiti  del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle  risorse
necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b). 
  5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  delle
successive  riduzioni  e'  autorizzato  ad  accantonare   e   rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse,  tra  gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di
finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo  degli
accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
  6. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 3, sono  annualmente  versati  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni  centrali  dello
Stato non possono proporre  rimodulazioni  che  comportino  riduzioni
degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su
cui si siano formati debiti di cui al comma 1,  dell'articolo  4  del
presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto. 
  8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto. 
  9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni  indicato  nella
Relazione presentata al Parlamento, ai  sensi  dell'articolo  10-bis,
comma  6,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze    effettua    il    monitoraggio
dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto. 
  10. Qualora dal predetto monitoraggio,  tenuto  anche  conto  degli
andamenti  di  finanza  pubblica,  emerga  il  rischio  del   mancato
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati  nel  documento
di  economia  e  finanza  2013   e   suoi   eventuali   aggiornamenti
dell'obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa apposita relazione da  inviare  al  Parlamento  o  da
allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli  anni
2013 e 2014 delle spese  autorizzate  dal  presente  decreto,  ovvero
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma  12,  primo
periodo del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  o  l'adozione  di
provvedimenti correttivi urgenti. 
  11. Le eventuali risorse non utilizzate per  i  pagamenti  previsti
dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1  e  dall'articolo
3, comma  1,  come  risultanti  dal  monitoraggio  di  cui  al  comma
precedente,  possono  essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  ad  incremento  prioritariamente  di
quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.