Art. 2 
 
Sostituzione  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
  Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali. 
  1. L'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Paste speciali). - 1. E' consentita la produzione di paste
speciali.  Per  paste  speciali  si  intendono  le   paste   di   cui
all'articolo  6  contenenti  ingredienti  alimentari,  diversi  dagli
sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie. 
  2. Le  paste  speciali  devono  essere  poste  in  vendita  con  la
denominazione pasta di semola di grano duro o pasta  di  semolato  di
grano duro o pasta di semola  integrale  di  grano  duro,  completata
dalla menzione  dell'ingrediente  utilizzato  e,  nel  caso  di  piu'
ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti. 
  3. Qualora nella preparazione dell'impasto siano  utilizzate  uova,
la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo
8. 
  4. E' altresi' consentita la produzione di paste speciali  mediante
miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano  duro  e/o
semola integrale di grano duro nel rispetto  delle  denominazioni  di
vendita previste dall'articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente
articolo. 
  5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri
analitici  previsti  all'articolo  6,   comma   3,   sono   applicati
esclusivamente  alla  materia  prima   di   base   impiegata;   nella
valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del  contributo
apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto  esercitato
sul parametro  analitico  finale  dall'ingrediente  aggiunto,  ovvero
dagli ingredienti aggiunti; a  tal  fine,  in  fase  di  accertamento
analitico, occorrera' verificare la ricetta all'origine,  che  dovra'
essere  resa  disponibile  dall'operatore  alimentare  su   richiesta
dell'organo di controllo.».