Art. 4 
 
Sostituzione  dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti. 
  1. L'articolo 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Divieti). - 1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  12,
comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  e'
vietato vendere o detenere per vendere, anche negli  stabilimenti  di
produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle  stabilite
dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».