Art. 4 Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti. 1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Divieti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».